Finanza

Esenti da ritenuta i proventi di un Fia spettanti a un Oicr estero

Le quote B del fondo non fanno venir meno l’autonomia gestionale

di Alessandro Germani

Si applica l'esenzione dalla ritenuta sui proventi di un Fia immobiliare partecipato indirettamente da un fondo di Singapore perché le management shares assegnate al gestore e le azioni di classe B assegnate alla controllante di questo non fanno venire meno l'autonomia gestionale rispetto agli investitori.

La risposta 327 di ieri riguarda una società di gestione di Singapore che gestisce un fondo (Umbrella VCC) organizzato in più comparti, fra cui il sub-fund Alfa destinato a investire in Europa. Esso ha investito indirettamente in un Fia immobiliare chiuso italiano, le cui quote sono detenute da una società lussemburghese, integralmente detenuta da un'altra lussemburghese, interamente posseduta da una società di Singapore, integralmente posseduta dal sub-fund Alfa. Quest'ultimo ha emesso azioni di tipo A e di tipo B, le seconde tutte possedute dalla società di Singapore Delta che controlla il gestore. Questo invece detiene le management shares.

Per l'istante il sub-fund Alfa è da considerarsi un Oicr estero, istituito in un paese white list (Singapore) parificabile ad un Oicr italiano in quanto ha una pluralità di investitori (otto) che hanno investito in azioni di classe A. Le azioni di classe A e B hanno diritti patrimoniali e amministrativi ma solo le prime possono incidere sulla politica di investimento, non anche quelle di classe B possedute dalla controllante (Delta) del gestore. Invece le management shares attribuite al gestore danno la possibilità di liquidare le quote dei sub-fund senza liquidare il fondo Umbrella VCC.

L'Agenzia dà semaforo verde. Infatti in base al Testo unico della finanza un Oicr si caratterizza per la gestione collettiva del risparmio fra una pluralità di investitori e per l'autonomia delle scelte del gestore rispetto all'influenza dei partecipanti. Fiscalmente l'articolo 7, comma 3 del Dl 351/01 prevede l'esenzione dei proventi percepiti, fra gli altri, da fondi pensione e Oicr esteri istituiti in Stati e territori white list. Gli Oicr esteri devono presentare requisiti sostanziali e caratteri+stiche di quelli italiani e sono assoggettati a una forma di vigilanza (circolare 2/E/12), l'esenzione è garantita anche in caso di partecipazione indiretta (risoluzione 54/E/13). Circa l'autonomia del gestore, la politica di gestione può essere modificata solo dai quotisti di classe A, non anche da quelli di classe B. Mentre le management shares possedute dal gestore entrano in gioco solo in tema di liquidazione. Pertanto, la detenzione delle management shares da parte del gestore e delle quote di classe B dal suo socio non fanno venir meno il requisito dell'autonomia gestionale del fondo.

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