Adempimenti

Esenzione Iva per la prestazione complessa in investimenti e ordini di strumenti finanziari

Estesa l’esenzione dall’imposta ai servizi di consulenza in materia di investimenti immobiliari

ADOBESTOCK

di Anna Abagnale e Benedetto Santacroce

È esente dall’Iva la prestazione complessa che deriva dalla combinazione del servizio di consulenza in materia di investimenti con il servizio di ricezione e trasmissione di ordini relativi a strumenti finanziari. La risposta ad interpello n. 372, pubblicata sul sito dell’Amministrazione finanziaria è particolarmente interessante in quanto estende l’esenzione dall’imposta ai servizi di consulenza in materia di investimenti immobiliari, notoriamente esclusi dall’applicabilità di tale regime di vantaggio (risoluzione 38/E/2018). E per farlo ricorre al concetto di «servizio complesso».

Nel dettaglio, la società istante offre, ai propri clienti investitori, tra i vari, il servizio di ricevere e trasmettere ordini di vendita o di acquisto di strumenti finanziari in nome e per conto del cliente investitore, in abbinamento all’attività di consulenza in materia d’investimenti mobiliari, oppure in alternativa quale servizio autonomo.

La combinazione dei due servizi (che astrattamente possono essere forniti in via separata), data la connessione che lega l’uno all’altro, va intesa come un tutt’uno, ossia, ai fini Iva, come una prestazione unica e complessa. E ciò vale anche se il fornitore del servizio si avvale di uno o più Hub selezionati dal cliente investitore a cui sono trasmessi, in nome e per conto del cliente, gli ordini di acquisto o di vendita dei suddetti strumenti finanziari raccomandati nell’ambito dell’attività di consulenza.

Secondo la Risposta delle Entrate, le commissioni addebitate ai clienti a fronte dei servizi citati sono da intendersi come il corrispettivo unico verso un “prodotto integrato” che si qualifica come prestazione complessa di servizio d'investimento. Di conseguenza, l’intero servizio offerto beneficia del regime di esenzione dall’Iva ai sensi dell’articolo 1, comma 1, nn. 4) e 9), Dpr 633/1972.

Alla base di tali conclusioni, l’Agenzia ripropone i principi della Corte di giustizia per cui, affinché un’operazione sia considerata unica, è necessario che vi sia un nesso di interdipendenza tra i vari elementi o atti che la compongono, di modo che una loro scomposizione risulterebbe artificiale (cfr. Corte di giustizia europea, sentenza cause C-41/04 e C-111/05). Tale nesso esiste nel caso in specie in quanto tra i servizi di consulenza in materia finanziaria e di ricezione e trasferimento degli ordini intercorre una correlazione tale da non renderli indipendenti e, di per sé, sufficienti a far sì che sussista un’unica prestazione di servizi complessa, escludendo la natura accessoria di una prestazione rispetto all’altra.

Guardando alla natura dell’operazione, la stessa sarebbe, poi, riconducibile, tra le «attività di negoziazione» che in quanto «servizio reso ad una parte contrattuale e remunerato da quest’ultima come distinta attività di mediazione» sarebbe idonea, secondo la Corte di giustizia, sentenza C-235/00, «a creare, modificare o estinguere i diritti e gli obblighi delle parti relativi a titoli». In definitiva, la combinazione dei servizi erogati, in quanto operazione complessa, in quanto rientrante nell’attività di mediazione finalizzata alla conclusione di un contratto tra le parti (da un lato investitore, dall’altro emittenti degli strumenti finanziari), anche tramite soggetti terzi (Hub individuati dalla società), va considerata interamente esente sul piano Iva.


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