L'esperto rispondeImposte

Esenzione Iva per la visita guidata con rilevanza sociale e culturale

La vendita dei biglietti attraverso piattaforme online non è da qualificare come servizio prestato tramite mezzi elettronici e quindi non preclude l’esenzione<br/>

immagine non disponibile

di Simona Ficola

La domanda

Una Srl con codice Ateco 08.93.00 (estrazione di sale) svolge all’interno della salina anche l’attività di visite guidate con la spiegazione dei vari processi lavorativi del sale. Per svolgere questa attività usufruisce anche di piattaforme online. Inoltre, prima di iniziare l’attività dei tour turistici è stato dichiarato il codice Ateco 79.90.19 relativo ad altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio. Il corrispettivo di tali visite è sempre stato emesso usufruendo dell’esenzione Iva in base all’articolo 10,comma 1, n.22 del Dpr 633/1972. È corretto applicare tale esenzione, oppure bisogna emettere il corrispettivo con Iva al 22%?
O. M. - Trapani

L’articolo 10, comma 1, n. 22, Dpr 633/1972 prevede l’esenzione Iva per le prestazioni «inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili». La ratio dell’esenzione è quella di escludere dalla tassazione servizi di utilità sociale e culturale. Con la risposta ad interpello n. 417 del 4 agosto 2023 l’Agenzia ha precisato che per beneficiare di tale esenzione «l’importante è che siano rispetti tutti i requisiti indicati nella...