Adempimenti

Esenzione rata Imu, conta la destinazione dell’immobile

L’agevolazione del decreto non dipende alla categoria catastale dell’immobile, ma dalla sua concreta destinazione d’uso

di Luigi Lovecchio

Cancellata la seconda rata Imu con riferimento alle attività incluse nei codici Ateco interessate dalle chiusure, totali o parziali, disposte dal Dpcm del 24 ottobre scorso. L’articolo 9 del decreto Ristori (Dl 137/2020) aggiorna l’elenco degli esoneri già disposto nell’articolo 78 del Dl 104/2020, includendovi per l’appunto gli operatori penalizzati dall’ultimo intervento governativo. Nella novella si precisa che l’agevolazione compete a condizione che il gestore coincida con il proprietario. Va peraltro evidenziato che la norma fa salvo quanto già disposto nel suddetto articolo 78 del decreto di agosto. Ne consegue che per i casi già compresi in quest’ultimo provvedimento le regole dell’esonero non sono modificate.

Le regole già fissate
Al riguardo, si ricorda che già con il Dl 34/2020 era stata disposta l’esenzione dalla prima rata, con riferimento: a) agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali nonché immobili degli stabilimenti termali; b) agli immobili della categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni), immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case ed appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i proprietari coincidano con i gestori; c) agli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

L’ampliamento
Il Dl 104/2020 ha esteso le esenzioni dell’acconto al saldo dell’imposta, con alcuni ampliamenti. È stato infatti disposto l’esonero del saldo di dicembre relativamente agli immobili adibiti a cinema e teatri, purché di categoria catastale D3, nonché alle discoteche, night club e simili, sempre a condizione che gestori e proprietari coincidano. Con la conversione del Dl 104 si è altresì precisata l’esenzione delle pertinenze dei fabbricati adibiti ad alberghi e pensioni con riferimento sia alla prima rata che al saldo.

Con il Dl 137/2020 si è disposta l’esenzione del saldo per le attività identificate con i codici Ateco interessate dalle chiusure disposte con il Dpcm del 24 ottobre 2020. Anche in questo caso, è precisato che il gestore deve coincidere con il proprietario. L’esenzione opera anche per le pertinenze delle unità immobiliari. Come sopra evidenziato, peraltro, il Dl Ristori fa salvo quanto disposto nel Dl 104/2020. Ne consegue che se talune attività sono già ricomprese nel decreto di agosto e per queste non è prevista la condizione della coincidenza tra proprietario e gestore tale “esimente” resta comunque valida.

Le eccezioni
Di regola, l’agevolazione non dipende alla categoria catastale dell’immobile, ma dalla sua concreta destinazione d’uso. Fanno eccezione: 1) alberghi e pensioni, che sono esenti solo se accatastati come D2; b) unità in uso alle imprese che svolgono attività fieristica, che devono rientrare nella categoria D; c) teatri, sale da concerto e cinema che devono risultare accatastati come D3.

Proprietario e gestore
È necessaria inoltre l’immedesimazione tra proprietario e gestore, con la sola esclusione degli stabilimenti balneari marittimi, lacuali, fluviali e termali e dei fabbricati utilizzati dalle imprese fieristiche, per i quali conta solo l’effettiva destinazione d’uso. La coincidenza tra gestori e proprietari può determinare penalizzazioni irragionevoli. Si pensi ad esempio all’albergo in proprietà del coniuge del soggetto che lo conduce in veste di impresa individuale. O ancora al proprietario della discoteca che però è condotta da una società di capitali posseduta anche interamente dal primo.

In tali ipotesi, l’esenzione non spetta. Non è chiaro inoltre se il riferimento al proprietario escluda altre ipotesi di soggettività passiva Imu. Si pensi all’albergo detenuto in leasing dal gestore che è soggetto passivo dell’imposta ma non è il proprietario dell’immobile. Si è dell’avviso che la norma vada interpretata in senso estensivo, includendo tutti i casi di titolarità del fabbricato rilevanti ai fini Imu (leasing, usufrutto ecc.).

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