Imposte

Esenzione Imu ristretta per le imprese immobiliari

Con il calo di fatturato del 30% il prelievo si può evitare solo sugli uffici a uso diretto

di Luigi Lovecchio

L’esenzione Imu del decreto Sostegni è limitata agli immobili direttamente utilizzati per lo svolgimento dell’attività. Ne deriva che in sede di acconto, in scadenza il prossimo 16 giugno, sconteranno invece l’imposta gli immobili locati, i beni merce e quelli inutilizzati. Questa è l’interpretazione correttamente rilevabile dal testo dell’articolo 6-sexies del Dl 41/2021.

In base all’articolo 6 -sexies, sono esenti le unità in possesso dei soggetti che hanno diritto al contributo a fondo perduto previsto nell’articolo 1 del medesimo decreto Sostegni. Si segnala al riguardo che l’effettivo ottenimento del contributo medesimo non è condizione di applicazione dell’esenzione, essendo sufficiente che sussistano tutte le condizioni stabilite a tale scopo. La norma di riferimento prescrive inoltre che l’agevolazione “si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori”. Una prima conseguenza di tale precisazione è che deve esserci coincidenza tra il soggetto passivo Imu e il gestore dell’attività. Pertanto, l’impresa individuale che svolge l’attività nel fabbricato del coniuge non consente di applicare l’esonero. Al contrario, in caso di capannone di proprietà della società di leasing dove l’utilizzatore esercita l’impresa, l’esenzione compete, poiché quest’ultimo è il soggetto passivo dell’Imu. Si evidenzia inoltre che non è in alcun modo disposto che l’immobile sia iscritto tra i beni relativi all’impresa. È la situazione dell’imprenditore individuale che ha deciso, così come pienamente consentito dalla legge, di non contabilizzare l’unità immobiliare nei registri aziendali e di tenerla tra i beni “personali”. Se il fabbricato è comunque destinato all’attività commerciale e il titolare ha diritto al contributo a fondo perduto l’esenzione di applica senz’altro.

A ben vedere, però, dalla previsione su riportata si evince ulteriormente che, per precisa scelta del legislatore, l’esenzione non riguarda in via generalizzata tutti gli immobili degli operatori che hanno maturato il diritto al contributo a fondo perduto, ma solo quelli concretamente adibiti all’impresa commerciale.

Così, per fare un esempio, le unità in possesso di società immobiliari, locate a terzi, sono soggette a Imu, secondo le regole ordinarie, poiché in esse la società non esercita la sua attività, ma la svolge al più il locatario.

Nell’ipotesi proposta, l’immobiliare, in presenza del requisito della perdita di fatturato almeno pari al 30 per cento, potrà invece beneficiare dell’esenzione con riferimento agli uffici utilizzati per rendere le sue prestazioni (immobili strumentali per destinazione).

Per ragioni analoghe, non sono esenti gli immobili merce delle imprese edili e quelli semplicemente inutilizzati. A quest’ultimo riguardo, un’eccezione dovrebbe poter essere ammessa per i fabbricati dismessi per effetto della crisi pandemica. Ciò, in coerenza con le stesse finalità della norma agevolatrice.

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