Esenzione totale per i beni prodotti nelle Zfu delle aree terremotate
Niente imposte per le aree terremotate. A stabilirlo è l’articolo 46 del Dl 50/2017 che, per inciso, istituisce una zona franca urbana denominata «sisma centro Italia».
Il concetto di ZFU non è nuovo al nostro ordinamento fiscale. Infatti, la Finanziaria del 2007 ne aveva introdotto i razionali, mutuandoli dall’impianto normativo francese, con l’obiettivo di stabilire programmi di defiscalizzazione per la creazione di piccole e micro imprese e per favorire lo sviluppo economico e sociale di quartieri ed aree urbane caratterizzate da disagio sociale, economico e occupazionale, e con potenzialità di sviluppo inespresse.
Partendo dai medesimi presupposti, le no tax area sono poi state utilizzate anche per far fronte ad eventi calamitosi che, di fatto, suggerivano di non gravare fiscalmente le zone già martoriate da sismi, alluvioni ed altri eventi catastrofici.
Su questa stessa linea si muove il decreto legge 50.
A fruire delle disposizioni sono, in particolare, i comuni – espressamente individuati negli allegati 1 e 2 del Dl 189/2016 - delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo.
Più nel dettaglio, la misura disposta dal Governo premia le imprese che hanno sede principale o unità locale ricadenti nei predetti comuni e che hanno subito, a seguito del terremoto, una riduzione del fatturato di almeno un 25 % rispetto alla media relativa ai tre periodi di imposta precedenti.
Le agevolazioni sono, inoltre, riconosciute anche alle imprese ricadenti nei comuni di cui all’allegato 2-bis del citato Dl 189/2016. Tuttavia, nel caso di specie, le stesse saranno riconosciute a condizione che nel primo trimestre 2017 si sia registrata una riduzione di fatturato di almeno un 25 % rispetto a quello corrispondente del 2016.
Il provvedimento articola in modo circostanziato le diverse agevolazioni che potranno essere fruite dalle imprese interessate nell’anno in corso e nel successivo.
In primo luogo, il decreto dispone l’esenzione totale dalle imposte per tutti i redditi prodotti nell’area terremotata.
Il legislatore, comunque, ha posto un tetto massimo entro il quale beneficiare dell’esenzione, stabilito in centomila euro per ognuno dei periodi di imposta interessati.
A quanto sopra, si aggiunge – per i medesimi periodi fiscali - l’esenzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap), applicabile entro il limite del valore della produzione netta di trecentomila euro.
Prevista, inoltre, la totale dispensa da ogni versamento ai fini Imu.
Particolarmente interessante, poi, è l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro sulle retribuzioni di lavoro dipendente. Analoga disposizione si rende applicabile per i lavoratori autonomi che svolgono attività all’interno della zona franca. La norma non si pronuncia, comunque, sui contributi dovuti sul lavoro parasubordinato. Chiarito, invece, che continueranno a doversi versare gli oneri per l’assicurazione obbligatoria antinfortunistica.
Come accennato, le esenzioni si rendono applicabili nel periodo in corso (dal momento in cui il decreto sarà convertito) e nel successivo. Questo ad appannaggio delle imprese già operative e per quelle che avvieranno la propria attività entro il prossimo 31 dicembre.
Per il riconoscimento dei benefici fiscali sopra illustrati, il Governo ha reso disponibili 194,5 milioni di euro per il 2017, 167,7 milioni per il 2018 e 141,7 milioni per il 2019.
Tutte le agevolazioni resteranno fruibili entro i limiti fissati dai regolamenti comunitari sul de minimis vigenti per i rispettivi settori di attività.
La manovra correttiva - Dl 50/2017