Il CommentoAdempimenti

Esonero a 5mila euro solo per gli acquisti non rilevanti

di Raffaele Rizzardi

Quando debutta un nuovo adempimento, la prima domanda che viene alla mente di chi vi è tenuto è: «Chissà cosa fanno dei dati che ci chiedono?» oppure «Quanto gettito è stato recuperato?»

Sarebbe utile, in ogni caso, un rapporto periodico costi/benefici. Quello che ha il migliore rapporto è sicuramente la fatturazione elettronica: una volta imparate le regole, per molti contribuenti è stata una semplificazione, specie per la ricezione delle fatture passive. In quelle cartacee o in Pdf si perdeva tempo a cercare i dati essenziali, che ogni fornitore collocava in un posto diverso. E per l’Erario i risultati sono stimati in un recupero di almeno 2 miliardi di euro l’anno, comprendendo il blocco delle compensazioni non spettanti. Per l’esterometro vedremo se ci saranno date notizie di questo tipo. Nel frattempo, dal 1° luglio scorso lo strumento diventa una costola della fatturazione elettronica, con i relativi pregi e qualche criticità.

La circolare 26/E uscita la sera del 13 luglio, cioè del primo giorno in cui occorreva inserire le eventuali fatture immediate attive, ha circoscritto gli obblighi descrittivi per i documenti inseriti solo agli effetti dell’esterometro, consentendo di indicare nella descrizione «beni», «servizi» o entrambi. L’esterometro storico non aveva questa informazione.

Ha creato una momentanea perplessità l’affermazione che la procedura deve prendere in considerazione anche le operazioni con privati consumatori, subito temperata dalla condizione che sia stata emessa fattura. Di regola stiamo parlando delle vendite “a distanza”, per le quali c’è l’esonero da fatturazione, sia in relazione all’articolo 22, comma 1, numero 1), vendite per corrispondenza (l’ordine online ha questa caratteristica), sia per la regola specifica dell’articolo 74-quinquies, comma 2, legge Iva, nel normale caso in cui ci si avvalga del regime Oss.

Si auspica al riguardo la rivisitazione della risposta a interpello 802/2021, con cui l’Agenzia ritiene che il conseguimento del plafond di esportatore abituale in relazione alle vendite a distanza sia condizionato all’emissione di una vera e propria fattura per ogni cessione. Il richiedente era già organizzato per emettere fatturare ai privati, forse perché vendeva beni non di modico valore unitario. Ma la documentazione con fattura di queste vendite comporta comunque la criticità di dover acquisire i dati anagrafici del privato che fa un ordine online.

Un’osservazione finale: l’esonero da questa procedura per le operazioni di importo sino a 5.000 euro (Iva estera inclusa) non è generalizzata, ma riguarda solo gli acquisti all'estero di beni o servizi privi di territorialità. Può essere il caso del rifornimento di carburante, che è una cessione di beni territorialmente non rilevante (articolo 7-bis, legge Iva) o della prestazione alberghiera (articolo 7-quater).