Adempimenti

Esonero contributi, opzione esercitabile per unità produttiva

La circolare 105 dell’Inps consente di conservare la Cig per altri rami aziendali se il datore è lo stesso

L’alternatività dell’esonero contributivo introdotto dall’articolo 3 del decreto Agosto (Dl n.104/2020) rispetto ai trattamenti d’integrazione salariale connessi all’emergenza da Covid-19 previsti dall’articolo 1 del medesimo decreto riguarda le singole unità produttive. Lo rende noto l’Inps con la circolare 105/2020 del 18 settembre.

Ricordiamo che, nell’ambito degli interventi in favore delle aziende, il Dl 104 ha introdotto una misura incentivante in favore dei datori di lavoro, i quali, avendo fruito di interventi di integrazione salariale nei mesi di maggio e giugno 2020, decidono di non continuare a ricorrere ancora alle misure di sostegno nell’arco del secondo semestre 2020. Si tratta di un esonero contributivo da utilizzare entro il limite massimo di 4 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

La facilitazione, che compete ai datori di lavoro privati a eccezione di quelli agricoli, è riferita alle singole posizioni contributive aziendali (matricole) per le quali, nel bimestre di riferimento (maggio-giugno 2020), siano state fruite le specifiche tutele di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del Dl n. 18/20 (legge n. 27/20) e cioè trattamenti di Cigo, Cigd e Assegno ordinario (sia dei Fondi di solidarietà, sia del Fis) connesse all’emergenza epidemiologica. L’incentivo può essere altresì riconosciuto in favore dei datori che hanno richiesto trattamenti di sostegno in base alle precedenti norme e collocati, anche parzialmente, dopo il 12 luglio 2020. In base alle indicazioni fornite dall’Inps, infatti, la data spartiacque è quella del 15 agosto (entrata in vigore del Dl 104). Conseguentemente possono essere ammessi all’incentivo i datori che hanno richiesto i trattamenti prima di detta data; semaforo verde anche per quelli richiesti oltre il 14 agosto 2020 ma riferiti a periodi che si collocano prima del 13 luglio 2020.

Trattandosi di una misura selettiva, che produce un vantaggio settoriale, l’Inps ricorda che l’incentivo è sottoposto all’autorizzazione comunitaria. Per l’effettiva fruizione dell’agevolazione contributiva, quindi, occorrerà ancora attendere. L’ammontare dell’esonero – che, come anticipato, spetta ai datori che decidono di non ricorrere agli ammortizzatori sociali previsti dal Dl 104 - corrisponde ai contributi (esclusi i premi Inail) che l’azienda non ha versato sulle ore di cassa relative ai mesi di maggio e giugno 2020, raddoppiate. Determinato, dunque, l’ammontare dell’esonero contributivo, che sarà diverso da settore a settore, lo stesso potrà essere usato per diminuire il versamento dei contributi correnti dei mesi da settembre a dicembre 2020. La circolare specifica che lo sgravio va riparametrato su base mensile e che non si potrà recuperare oltre il mese di dicembre 2020. Tuttavia, interpretando alla lettera la disposizione, l’Istituto non esclude che l’esonero possa interessare anche un periodo inferiore ai 4 mesi e concludersi prima. Questo è un passaggio importante perché, collegato all’intera fruizione dell’esonero, opera il divieto di licenziamento. Blocco che, però, si dissolve se l’azienda ha fruito per intero delle 18 settimane di cassa ovvero ha totalmente beneficiato dell’esonero. Tuttavia, come sopra accennato, il recupero della facilitazione soggiace all’autorizzazione della Commissione europea, che potrebbe arrivare tra qualche mese.

Va, peraltro, ricordato che il mancato rispetto del divieto di licenziamento comporta per il datore il venire meno di una delle condizioni di legittimità per applicare l’aiuto e la conseguente revoca dello stesso, con efficacia retroattiva e l’impossibilità di fare ricorso all’integrazione salariale. Tornando alla determinazione della facilitazione, l’Inps precisa che l’importo calcolato a titolo di esonero non va messo in collegamento con i lavoratori per i quali a maggio e giugno è stata chiesta la cassa. Ciò in quanto, spiega l’Inps, i contributi non versati costituiscono un mero parametro per quantificare il credito dell’azienda. L’esonero mensile su cui l’azienda potrà contare corrisponderà al minor importo tra la contribuzione teoricamente dovuta per la retribuzione persa (riferita al doppio delle ore di cassa fruite a maggio e giugno 2020) e l’ammontare dei contributi dovuti dal datore nei mesi in cui si applica l’esonero. Infine, la circolare ricorda che non tutti i contributi possono formare oggetto di esonero e richiama le disposizioni fornite in merito, in precedenti circolari. Da ultimo, occorre evidenziare che l’agevolazione può essere riconosciuta entro gli specifici fondi stanziati allo scopo.

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