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Esonero Imu solo per la quota di possesso relativa ad abitazione principale

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di Pasquale Mirto

La domanda


Ho un problema con l’Imu di un appartamento dove risiede mia madre, in origine di proprietà di mio nonno e dei suoi 2 figli (uno era mio padre). Nell’appartamento hanno sempre vissuto mia madre e mio padre. Nel 2008 muore mio padre e la sua quota viene divisa tra mia madre, i miei 2 fratelli e io. Nell’anno successivo muore mio nonno e la sua quota viene ripartita tra suo figlio superstite (mio zio che ora possiede il 50% dell’appartamento) e i 3 figli di quello deceduto (mio papà). L’Imu su questo appartamento è sempre stata calcolata come segue:
•Imu come altro fabbricato per il 50% di proprietà di mio zio
•Tasi come prima casa per il restante 50% di proprietà di mia madre, dei miei 2 fratelli ed io, in virtù del diritto di abitazione. Ora, il Comune mi contesta il fatto che mia madre può fruire del diritto di abitazione e quindi essere esente dall’Imu - Tasi solo sulla quota che abbiamo ereditato da mio papà e non su quella ereditata da mio nonno. È così?


In realtà, nel caso specifico, non è sorto alcun diritto di abitazione, in quanto l’articolo 540 del Codice civile prevede che il diritto sorga solo nel caso in cui l’abitazione appartenga al defunto o in comune a costui e all’altro coniuge. Pertanto, solo la madre del contribuente non corrisponderà le imposte limitatamente alla propria quota di possesso, in quanto si tratta di abitazione principale. Per tutti gli altri contitolari, l’Imu è dovuta utilizzando l’aliquota ordinaria.
Si precisa poi che i figli, se rispettano le ristrettive condizioni previste dalla norma, possono accedere alla riduzione del 50% dell’imposta per abitazioni date in comodato a parenti in linea retta, prevista dall’articolo 13, comma 3, lettera 0a), del Dl 201/2011. Ai fini della spettanza dell’agevolazione, la normativa richiede che il comodante possieda un solo immobile in Italia e che risieda e dimori nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. L’agevolazione spetta anche se il comodante possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale. Quindi, in sintesi, il comodante può possedere al massimo due abitazioni situate nello stesso Comune, di cui una utilizzata come propria abitazione e l’altra concessa in comodato.

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