Imposte

Esonero Irap e fondo perduto ai consulenti finanziari

L’estensione in una risposta della Dre Emilia-Romagna e nella circolare Assofiduciaria

di Giorgio Gavelli

Il contributo a fondo perduto disciplinato dall'articolo 25 del decreto legge 34/2019 e l'esonero dal saldo 2019 e primo acconto Irap 2020 spettano, in presenza dei requisiti, anche ad agenti in attività finanziaria, consulenti finanziari, mediatori creditizi e a società fiduciarie. È questa la conclusione che si ricava da due documenti diffusi nei giorni scorsi, precisamente una risposta a quesiti rilasciata dalla Direzione regionale delle Entrate Emilia-Romagna e la circolare Assofiduciaria n. 135/C/1220.

Le perplessità nascono dalla esclusione prevista (assieme ad altre) sia dal comma 2 dell'articolo 24 che dal comma 2 dell'articolo 25 del decreto 34/2020 verso i soggetti di cui all'articolo 162-bis del Tuir, disposizione introdotta dall'articolo 12 del decreto legislativo 142/2018 ed ancora poco commentata dalla prassi. In essa vengono disciplinati:

1) gli intermediari finanziari (si tratta, in primo luogo, dei soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera c) del Dlgs 38/2005, vale a dire banche, società finanziarie che controllano banche o gruppi bancari);

2) società di partecipazione finanziaria mista italiane che controllano una o più banche o società finanziarie ovunque costituite qualora il settore di maggiore dimensione all'interno del conglomerato finanziario sia quello bancario, società di intermediazione mobiliare, società finanziarie italiane che controllano Sim o gruppi di Sim, società di gestione del risparmio, società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 Tub, società finanziarie che controllano società finanziarie iscritte all'albo di cui all'articolo 106 Tub, gruppi finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 110 Tub, agenzie di prestito su pegno, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento. Rientrano tra gli intermediari finanziari anche i confidi, gli operatori di microcredito e i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari;

3) le società di partecipazione finanziaria, ossia i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari;

4) le società di partecipazione non finanziaria e assimilati, tipicamente holding non finanziarie, vale a dire i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari e i soggetti che svolgono attività non nei confronti del pubblico.

Ne consegue, secondo la Dre Emilia-Romagna (in risposta ad un quesito presentato da un Ordine locale) che esonero dai versamenti Irap e contributo a fondo perduto spettano alle figure che non sono regolate da tale disposizione, come gli agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi e i consulenti finanziari (ex promotori finanziari).

Alla stessa conclusione, questa volta secondo Assofiduciaria, si deve giungere per le società fiduciarie (che, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1966/1939, si occupano dell'amministrazione dei beni per conto di terzi e della rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni), le quali, seppure iscritte “strumentalmente” in una sezione separata dell'articolo 106 Tuir, non svolgono nei confronti del pubblico attività di finanziamenti sotto qualsiasi forma e, quindi, non vanno qualificate come società finanziarie, da cui si distinguono anche per gli schemi di bilancio adottati. Anche in questo caso, pertanto, scatta la possibilità, in presenza dei requisiti di legge, di non versare il saldo a debito Irap 2019 ed il primo acconto 2020.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©