Diritto

Esonero nell’agrituristico e vitivinicolo, doppia verifica sulle attività miste

I controlli dell’Inps basati sulle risultanze camerali e dell’agenzia delle Entrate

di Francesco Giuseppe Carucci

La circolare Inps 156/2021 del 21 ottobre fornisce indicazioni sul più recente esonero contributivo disposto a favore di alcune filiere agricole. La norma di riferimento è l’articolo 70 del decreto Sostegni-bis (Dl n. 73/2021), che destina 72,5 milioni ai settori agrituristico e vitivinicolo, comprese le aziende produttrici di vino e birra, per alleggerire il prelievo contributivo relativo al mese di febbraio 2021.

Il beneficio, che compete agli esercenti le attività di cui ai codici Ateco elencati nella tabella E allegata al Dl n. 73/2021 e ripresi dalla circolare dell’Istituto, è fruibile per la contribuzione relativa al personale occupato e per la contribuzione di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

Nel caso di aziende che si occupano di attività miste, come per il primo esonero disposto a favore di alcune filiere dal decreto Rilancio, l’Istituto precisa che l’agevolazione è riconosciuta per la complessiva posizione contributiva in virtù del «rapporto di interazione» tra le varie attività agricole esercitate. Il controllo dell’effettivo esercizio di almeno una delle attività agevolate si baserà sulle risultanze delle Camere di commercio e dell’agenzia delle Entrate. Al fine di garantire un trattamento equo, sarebbe stato più corretto effettuare i controlli sulla scorta delle attività denunciate all’Inps per l’apertura del rapporto contributivo. Soprattutto con riferimento ai soggetti che versano la contribuzione unificata, difatti, non è rara l’ipotesi di iscrizione nel registro delle imprese per lo svolgimento di attività agricole miste, ma che di fatto ne esercitano soltanto alcune regolarmente denunciate all’Istituto per assumere manodopera o per l’iscrizione nella previdenza agricola autonoma.

L’agevolazione esclude le quote a carico dei dipendenti, i premi Inail e i contributi per i fondi interprofessionali ed è concessa nell’ambito del Temporary framework nei limiti della Sezione 3.1 ovvero, in alternativa, della Sezione 3.12. L’esonero è riconosciuto al netto di altre eventuali agevolazioni o riduzioni. Come di consueto, i beneficiari devono essere in regola con gli adempimenti contributivi, con la tutela dei luoghi di lavoro e rispettare i contratti collettivi.

Le procedure telematiche per la presentazione delle istanze saranno implementate sul sito dell’Inps e ne sarà data comunicazione con un messaggio dalla cui pubblicazione vi saranno 30 giorni per adempiere.

Con il messaggio 2418/2021 del 25 giugno erano già stati differiti i termini relativi al versamento della contribuzione agevolata che, ove versata, dovrà essere recuperata mediante compensazione contributiva.

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