Diritto

Esperienza triennale per l’incarico nei collegi del settore finanziario

Sono stati ufficialmente introdotti i nuovi requisiti che dovranno possedere i componenti dei consigli di amministrazione e degli organi di controllo delle società del settore bancario e finanziario.

Il ministero dell’Economia ha, infatti, introdotto con il decreto 169/2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre, n. 310) il regolamento sui requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti.

Per il collegio sindacale viene previsto che almeno uno dei sindaci effettivi (se sono in tre), o almeno due (se sono più di tre) e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti vengano scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano esercitato l’attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Gli altri componenti devono essere scelti fra persone che abbiano esercitato per almeno tre anni, anche alternativamente, l’attività di revisione legale o una delle seguenti attività:

1. attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all’attività della banca;

2. attività d’insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all’attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

3. funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l’ente presso cui l’esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l’incarico deve essere ricoperto.

Il presidente del collegio sindacale è scelto tra i professionisti che abbiano maturato un’esperienza professionale simile a quella citata in precedenza.

Per i sindaci non iscritti nel registro dei revisori, ai fini della sussistenza dei requisiti si considera l’esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all’assunzione dell’incarico. Eventuali esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

Anche sotto il profilo dell’indipendenza il regolamento disciplina una nutrita casistica di incompatibilità sia per gli amministratori sia per i sindaci.

Si segnalano, tra le altre, i rapporti di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi intrattenuti nei due anni precedenti all’assunzione dell’incarico, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente.

Tale condizione viene richiesta anche con riferimento al coniuge non legalmente separato, parente o affine entro il quarto grado.

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Diego Rossano, Ordinario di Diritto dell’Economia nell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” e Head of Center European Law and Finance – Orrick

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