Professione

Esperti negoziatori crisi d’impresa, dal Cndcec nuovi chiarimenti sui requisiti

Con alcuni Pronto ordini pubblicati di recente, il Consiglio nazionale dei commercialisti fornisce nuove precisazioni su una norma di difficile interpretazione

di Federico Gavioli

Continuano ad emergere perplessità e dubbi sui requisiti per l’iscrizione nell’elenco dell’esperto negoziatore della crisi di impresa: il Consiglio nazionale dei commercialisti fornisce nuovi chiarimenti su una norma di difficile interpretazione, con alcuni Pronto ordini pubblicati il 6 maggio e che si intrecciano con alcuni precedenti emanati nelle settimane scorse.

La valutazione delle precedenti esperienze

Nel Pronto ordini 84/2022 il Cndcec è dell’opinione che le precedenti esperienze valutabili ai fini dell’inclusione nell’elenco degli esperti indipendenti debbano essere maturate in occasione dell’espletamento di incarichi o prestazioni professionali assunti direttamente dal professionista che, in futuro, potrà svolgere il delicato compito di esperto indipendente: non appaiono valutabili, a tal fine, semplici attività di collaborazione o di affiancamento di altri colleghi che risultino essere i soggetti direttamente incaricati dal debitore e, di conseguenza, personalmente responsabili dell’operazione di ristrutturazione.

Con il Pronto ordini 95/2022, in merito a quale sia il comportamento da assumere in relazione alla domanda di inclusione nell’elenco degli esperti indipendenti nella composizione negoziata presentata da un iscritto, prima della pubblicazione delle Linee di indirizzo diffuse dal ministero della Giustizia il 29 dicembre 2021, il Cndcec ribadisce – come già esposto nel precedente Pronto ordini 24/2022 – che gli Ordini territoriali, nel valutare le domande dei professionisti non ancora decise e da trasmettere alle Camere di Commercio, dovranno valutare il possesso dei requisiti previsti dalla legge alla luce, in ogni caso, delle Linee guida del ministero della Giustizia e attenersi alle indicazioni fornite dallo stesso ministero.

Gli incarichi di advisor non sono oggetto di valutazione

Nel Pronto ordini 40 del 14 aprile 2022, il Cndcec, sempre in relazione ai requisiti per l’iscrizione nell’elenco degli esperti per la composizione negoziata, chiarisce che non possono essere oggetto di valutazione gli incarichi di advisor per assistenza o consulenza contabile/fiscale/societaria, ovvero finalizzata alla soluzione di problematiche di rilievo preesistenti o insorte in occasione della gestione, ovvero gli incarichi di assistenza contabile/fiscale/societaria per la scelta o l’attuazione di operazioni straordinarie ed esperienze assimilabili: tali incarichi appaiono troppo generici rispetto alle competenze specifiche richieste ai fini della composizione negoziale e, se valutati, comporterebbero una valorizzazione eccessiva degli incarichi di natura privatistica valutabili a tali fini.

Amministratore giudiziario non ha funzioni specifiche di assistere l’imprenditore

Particolare interesse riveste la nota informativa del Consiglio n. 30, del 9 marzo 2022, sull’elenco degli esperti e i requisiti di ammissione; a tale informativa è allegata la risposta del ministero di Giustizia all’istanza dell’Istituto nazionale amministratori giudiziari.
Il ministero ritiene che l’amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale non ha la funzione specifica di assistere l’imprenditore nel risanamento e nella ristrutturazione dell’impresa in crisi, bensì quella di gestire l’impresa sottoposta a sequestro; risulta, pertanto, evidente la diversità delle funzioni demandate, da un lato, all’esperto indipendente ai fini dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco degli esperti e, dall’altro, all’amministratore giudiziario scelto tra gli esperti in gestione aziendale.

Ricorso al Tar contro la domanda di rigetto di iscrizione nell’elenco

Va infine ricordato che, con il Pronto ordini 83/2022, il Cndcec – considerato che l’iscrizione nell’elenco degli esperti indipendenti nella composizione negoziata costituisce espressione di un potere di accertamento costitutivo, in cui si inserisce il potere di valutazione da parte dell’Ordine circa i requisiti documentati, a fronte del quale la posizione dell’interessato ha consistenza di interesse legittimo – ritiene che, nel silenzio della normativa, l’impugnazione del rigetto dell’iscrizione nell’elenco degli esperti indipendenti sia da attribuire alla giurisdizione amministrativa, cioè al Tar, in base all’articolo 7 del Dlgs 104/2010.

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