Diritto

Esperto fondamentale per raggiungere gli accordi fra le parti

Assiste l’imprenditore nelle trattative con i creditorie nella revisione dei contratti

di Roberto Marinoni

Nella composizione negoziata della crisi d’impresa l’esperto, nominato a seguito dell’istanza presentata dall’imprenditore sulla piattaforma telematica nazionale, costituisce la figura di riferimento della procedura. Che questi sia scelto tra i commercialisti o revisori, tra gli avvocati, tra i consulenti del lavoro o tra i soggetti che abbiano rivestito funzioni di «amministrazione, direzione e controllo, in operazioni di ristrutturazione», per le quali non sia intervenuta sentenza di insolvenza, elementi essenziali sono:
l’indipendenza, che gli emendamenti messi a punto dal ministero della Giustizia puntano ad accrescere vietando all’esperto di avere incarichi dalla stessa impresa per i due anni successivi
una concreta esperienza in materia di ristrutturazione aziendale, ivi compresa l’esecuzione di concordati omologati con previsione della continuità aziendale.
L’esperto costituisce il baricentro della composizione negoziata (sovraintende alla mediazione tra le proposte/esigenze dell’imprenditore e le aspettative dei suoi creditori) ed è fondamentale anche sul fronte dell’intervento del giudice: nel caso in cui l’imprenditore chieda, contestualmente all’istanza di accesso alla procedura di composizione negoziata, la concessione delle misure protettive, il tribunale deve sentire l’esperto per calibrarne la portata e bilanciare i contrapposti interessi. Le misure protettive possono, infatti, «essere limitate a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori» (articolo 7, comma 4).
L’assenso dell’esperto è poi fondamentale per consentire gli atti di straordinaria amministrazione nella gestione dell’impresa, o quando si chieda al tribunale di ricondurre ad equità le condizioni di un contratto.
In quest’ultimo caso è infatti sempre l’esperto ad attivarsi in via stragiudiziale per conseguire il risultato prima di adire il tribunale. In altre parole l’esperto valuta le modifiche contrattuali necessarie a garantire la via del risanamento, e ne propone l’accettazione ai terzi (di norma fornitori) prima di adire, a fianco dell’imprenditore, la via giudiziale della rinegoziazione dei contratti.
E sempre l’esperto compartecipa delle variegate possibilità di chiusura/composizione assistita della crisi, ponendo il suo sigillo sia sulle soluzioni negoziali di remissione o di moratoria, sia sui piani di risanamento, per i quali ultimi la sua firma sostituisce l’attestazione prevista dall’articolo 67, comma 3, lettera d) della legge fallimentare.

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