Esportatori abituali, l’indebito utilizzo del plafond è una violazione sostanziale
Non si può procedere ad acquisti e a importazioni senza il pagamento dell’Iva, in assenza dei requisiti previsti per legge per ottenere la qualifica di esportatore abituale. È quanto affermato dalla Cassazione, V sezione civile, con la sentenza n.15835 depositata il 15 giugno 2018.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato dall’agenzia dell’Entrate avverso la sentenza della Ctr Liguria, la quale avendo dato ragione all’appello del contribuente, sosteneva che l’indebito utilizzo del plafond, costituitosi grazie all’emissione di lettere d’intento non legittime, non arrechi danno all’erario, in quanto il diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti sussiste a priori, ciò secondo il parere del giudice tributario di secondo grado, escludeva anche la sanzionabilità della condotta.
La Corte nel ritenere fondato il motivo del ricorso, ha focalizzato l’attenzione non sulla sussistenza del debito Iva ma sulla esecutività dello stesso, infatti nel caso di specie non si vuole negare il diritto alla detrazione del contribuente quanto l’operatività del limite all’esecutività del debito Iva, correlato al possesso dello status di “esportatore abituale”.
Ai sensi dell’articolo 8.1, lettera c) e comma 2 del Dpr 633/1972 coloro che effettuano cessioni all’esportazioni ed operazioni assimilate, in presenza di determinate condizioni, possono acquistare e importare beni e servizi senza pagamento d’imposta.
Tale istituto è stato previsto con l’obiettivo di permettere ai contribuenti che effettuano cospicue operazioni di export, di non trovarsi in una situazione strutturalmente a credito dovuta ai ritardi cronici accumulati dall’amministrazione finanziaria nell’effettuare i rimborsi.
Nel caso esaminato, il danno per l’erario non discende tanto dall’acquisto di beni senza il versamento dell’Iva, quanto nella successiva fase di commercializzazione del bene stesso in quanto la cessione non verrebbe rilevata e l’imposta non verrebbe versata sul valore pieno.
Per poter ottenere lo “status di esportatore abituale” è fondamentale che il contribuente possieda tre requisiti:
1) l’operatore economico nell’anno solare precedente (plafond fisso) ovvero negli ultimi dodici mesi (plafond mobile), deve aver registrato cessioni all’esportazione, cessioni intracomunitarie o altre operazioni assimilate;
2) l’ammontare complessivo di tali operazioni deve essere superiore al 10% del volume d’affari (che ovviamente sarà conformato al tipo di plafond scelto);
3) il cessionario deve notificare al cedente una lettera d’intento (precedentemente inviata all’agenzia delle Entrate) che lo legittimi ad effettuare gli acquisti in sospensione d’imposta.
In definitiva il plafond, come riportato in sentenza, non è altro che un semplice limite quantitativo monetario pari all’ammontare complessivo dei corrispettivi delle esportazioni, utilizzabile nell’anno successivo per procedere ad acquisti in sospensione d’imposta.
Il contribuente citato in sentenza, ha emesso lettere d’intento in mancanza dei presupposti richiesti per legge (non possiede lo status), usufruendo di un plafond non spettante, pertanto ai sensi dell’articolo 7 del Dlgs 471/1997, risulta essere in qualità di cessionario responsabile dell’omesso versamento del tributo. Il non possedere lo status di esportatore abituale viene dunque considerato dalla Cassazione una violazione sostanziale, al pari dell’effettuare operazioni e acquisti sforando il plafond a disposizione; ciò è sostenuto nella sentenza n. 10020 dell’aprile 2018. Il contribuente effettuando operazioni oltre la capienza del plafond e mancando l’immediato versamento dell’imposta all’Erario, ha disatteso la disposizione normativa.
L’autore è un ex studente del Master tributario della 24 Ore Business school