Esproprio di terreni agricoli, Registro anche sull’indennità aggiuntiva
La risposta a interpello 669: per i soggetti diversi da Iap e coltivatori diretti si applica l'aliquota al 15%<br/>
La risposta a interpello 669/2021 è l’occasione per l’agenzia delle Entrate per fare il punto della situazione in ordine alla tassazione delle indennità che, a vario titolo, si rendono dovute in caso di espropriazione per pubblica utilità.
L’atto di cessione bonaria all’ente espropriante
Quando la procedura espropriativa ha esito in un accordo bonario tra soggetto espropriato ed ente espropriante, il prezzo della cessione bonaria (comprensivo dell’eventuale indennità aggiuntiva) riceve lo stesso trattamento fiscale riservato all’indennità di esproprio.
L’imposta è dovuta dall’ente espropriante senza diritto di rivalsa e non è dovuta se l’espropriazione è posta in essere dallo Stato (concetto da intendere restrittivamente, nel senso che l’imposta è dovuta se l’espropriazione è effettuata da un ente pubblico territoriale, come una Regione).
Indennità per soprassuoli, frutti pendenti, deprezzamento della proprietà residua
Le indennità per costruzioni, piantagioni, migliorie del fondo, quali soprassuoli e frutti pendenti, costituiscono parte integrante dell’indennità di espropriazione e pertanto rientrano nella determinazione della base imponibile e, in quanto tali, da assoggettare a imposta di registro in misura proporzionale.
Alla medesima conclusione si giunge con riferimento all’indennità per deprezzamento della proprietà residua, di cui all’articolo 33 del Dpr 327/2001, ai sensi del quale «nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata è determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore».
Indennità aggiuntiva per la coltivazione
Un’indennità aggiuntiva all’indennità di esproprio spetta al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale in ragione delle colture effettivamente praticate nonché al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l’area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità.
Anche queste indennità aggiuntive contribuiscono a determinare l’importo dovuto per effetto dell’espropriazione e sono pertanto da considerare parte integrante dell’indennità di espropriazione da sottoporre a imposizione proporzionale di registro.
Queste indennità non sono soggette alla disciplina applicabile all’indennità di esproprio in quanto quest’ultima presuppone un atto della pubblica autorità traslativo della proprietà di beni immobili. L’indennità di occupazione temporanea è infatti pagata a fronte dell’occupazione di aree non soggette a procedura espropriativa occorrente per l’esecuzione dei lavori in funzione dei quali l’esproprio è effettuato. L’indennità di occupazione d’urgenza è invece pagata nel caso in cui vi sia appunto urgenza di iniziare i lavori in relazione ai quali è promossa la procedura di esproprio, incompatibile con i tempi burocratici occorrenti per lo svolgimento della procedura espropriativa.
L’aliquota applicabile
Con riferimento all’aliquota dell’imposta di registro applicabile all’indennità da corrispondere in relazione agli atti di espropriazione dei terreni agricoli, l’Agenzia ritiene che per tali atti sia dovuta l’imposta di registro nella misura del 15 per cento prevista per i trasferimenti dei terreni agricoli a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali.