Adempimenti

Esterometro senza Codice Natura

Dal 1° gennaio 2021 nell’esterometro non deve essere indicato alcun Codice Natura

Dal 1° gennaio 2021 nell’esterometro non deve essere indicato alcun Codice Natura, e in particolare N6, a fronte di acquisti di beni o servizi da fornitore dell’Unione europea oltre che di autofatture per acquisti di servizi da fornitore extra Unione europea: la semplice indicazione dell’imposta è sufficiente, unitamente ad imponibile ed aliquota, ad individuare l’operazione in reverse charge di cui si stanno trasmettendo le informazioni oppure l’emissione di un’autofattura da parte del cliente nazionale.

Questo uno dei principali chiarimenti resi in relazione alla compilazione dell’esterometro nel corso di Telefisco 2021, oltre alla conferma della possibilità di predisporre ed inviare la comunicazione relativa al quarto trimestre del 2020, entro il prossimo 1° febbraio 2021 (considerando che il termine ordinario del 31 gennaio cade di domenica) utilizzando il tracciato valido sino allo scorso 31 dicembre 2020, il quale non imponeva, tra gli altri, l’utilizzo obbligatorio dei Codici natura di dettaglio pena lo scarto delle forniture.

Codice natura

Uno dei quesiti formulati alle Entrate ha riguardato la possibilità di utilizzare il nuovo codice natura di dettaglio N6.9, riservato agli altri casi di inversione contabile, per comunicare con l’esterometro gli acquisti di servizi UE.

Dal 1° gennaio 2021, infatti, la struttura del nuovo XML versione 1.6.2. non prevede l’utilizzo del codice N6 generico né delle sottocategorie di dettaglio per la comunicazione dei dati delle operazioni con l’estero, a differenza invece di quanto regolamentato per le e-fatture.

L’agenzia delle Entrate, richiamando quanto indicato nella Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro, pubblicata in versione 1.3. lo scorso 18 dicembre 2020, ed in analogia alle indicazioni fornite per la compilazione dei documenti TD17, TD18, TD19, precisa come non bisogna utilizzare nell’esterometro il codice Natura N6.9 nel caso di acquisti di beni o di servizi da fornitore UE (o anche di emissione di autofattura per acquisto di servizi da fornitore extra Unione europea).

Per tali operazioni basta semplicemente riportare l’imponibile indicato dal fornitore estero e l’imposta e l’aliquota calcolata dal cessionario italiano demandato all’invio dell’esterometro.

Trattandosi infatti di operazioni di acquisto dall’estero, già il fatto di indicare nel DTR l’imposta implica che c’è stata un’operazione in reverse charge alla base o l’emissione di un’autofattura ai sensi dell’articolo 17, secondo comma del decreto Iva. Di conseguenza, anche nell’esterometro per le operazioni di acquisto il campo Natura va compilato solo quando l’operazione di acquisto da fornitore estero non sia imponibile in Italia (ad esempio N3.4 per acquisti di servizi non imponibili) o esente (N4) o per esempio sia effettuata con un utilizzo di Plafond (N3.5).

Esterometro 2020

Le Entrate hanno inoltre risposto relativamente alla trasmissione con l’esterometro dei dati delle fatture estere emesse/ricevute nel 4° trimestre 2020, da effettuare entro il 1° febbraio 2021: potrà a tal fine essere usato, nella predisposizione ed invio del formato, il tracciato valido fino al 31 dicembre 2020.

Evoluzione

Le indicazioni sin qui commentate riguardano naturalmente l’adempimento dell’esterometro da realizzarsi per tutte le operazioni effettuate nel 2021 per le quali non si proceda, in via alternativa, ad inviare al sistema di interscambio i relativi dati del ciclo attivo estero con codice destinatario a sette ics, nonché per quelle passive per le quali non si inviano i dati utilizzando i tipi documento TD17, TD18 e TD19.

A partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 in avanti, secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2021, i relativi dati dovranno essere obbligatoriamente inviati telematicamente utilizzando il sistema di interscambio: ciò comporterà una revisione delle procedure interne, tenendo conto delle tempistiche di invio soprattutto per le autofatture e le integrazioni da completarsi entro il quindicesimo giorno successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione della stessa.

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