Diritto

Estesa la cassa integrazione ai lavoratori assunti dopo il 13 luglio

Ma per la prima volta l’Inps non può riconoscere la tutela se la spesa sfora i 57 milioni di euro

di Enzo De Fusco e Riccardo Fuso

Il decreto Ristori bis estende la cassa integrazione ai lavoratori assunti dopo il 13 luglio ma per la prima volta l’Inps non può riconoscere la tutela ai lavoratori se la spesa sfora i 57 milioni di euro. Inoltre, con un pasticcio normativo, non si comprende se il lavoratore per ottenere la cassa deve essere in forza alla data del 29 ottobre o del 9 novembre. L’articolo 12 del Ristori bis è andato in Gazzetta ufficiale il 9 novembre ma cambia in modo sostanziale rispetto al testo bollinato dalla Ragioneria. L’articolo 12 comma 2 stabilisce che «i trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 12 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto legge». In condizioni normali, questa previsione porterebbe a riconoscere la cassa integrazione ai lavoratori che risultano in organico alla data del 9 novembre 2020, ciò perché il decreto legge 149 è entrato in vigore in quella data.

Però, il testo già bollinato dalla ragioneria nell’articolo 12 era presente una norma analoga ma scritta con una tecnica legislativa diversa poiché inseriva un nuovo comma nel precedente decreto 137 (Ristori 1) secondo cui «i trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto legge». Norma analoga ma scritta con una tecnica diversa porta a cambiare il significato poiché la versione bollinata faceva riferimento ai lavoratori in forza al 29 ottobre, data di entrata in vigore del Dl 137 mentre il Dl 149 fa riferimento al 9 novembre. Sebbene il testo ufficiale è quello pubblicato in Gazzetta e il dubbio nasce perché anche la relazione al decreto prevede che «la disposizione del comma 2 stabilisce la concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga di cui all’articolo 12 del Dl 137/20 anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 13 luglio 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 137/2020». In definitiva:

1. i lavoratori assunti tra il 24 febbraio e il 17 marzo (Dl 23/20) nonché i lavoratori in forza alla data del 25 marzo (Dl 18/20) possono entrare nei programmi aziendali di cassa anche con riferimento ai contratti rinnovati dopo queste date, indipendentemente dai loro periodi;

2. i lavoratori assunti dopo il 25 marzo, ma che risultano in forza al 13 luglio, dovrebbero aver diritto a entrare nei programmi di cassa anche per i contratti rinnovati dopo;

3. i lavoratori assunti dopo il 13 luglio e che risultano in forza alla data del 9 novembre (o 29 ottobre) hanno diritto a entrare nei programmi di cassa integrazione;

4. sono invece esclusi dalla cassa integrazione Covid-19 i contratti di lavoro che non sono in forza in una delle date indicate nei punti precedenti.

Per la prima volta però in questa emergenza sanitaria la cassa integrazione è riconosciuta dal nuovo Dl 149 con risorse limitate che una volta spese non consentirà ai lavoratori di ottenere la cassa integrazione.

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