Adempimenti

Patent box, scudo sanzioni anche senza obbligo di ruling

Marcatura temporale sulla documentazione prima di inviare la Pec. Sciolto il nodo del marchio in licenza a terzi

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di Luca Gaiani

Nel patent box la penalty protection con l’adizione della apposita documentazione può essere ottenuta anche dai soggetti esonerati dal ruling e senza che ciò comporti la dilazione in tre anni del beneficio. Il chiarimento giunge dalla riposta a interpello 400/2020 dell’agenzia delle Entrate. La marcatura temporale, per la firma della documentazione riguardante esercizi precedenti al 2019 va apposta prima dell’invio della Pec con cui se ne comunica il possesso.

La risposta 400 del 24 settembre 2020 si sofferma su alcuni aspetti della disposizione introdotta dall’articolo 4 del decreto legge 34/2019 (cosiddetto decreto Crescita), la quale da un lato ha snellito le procedure di patent box, consentendo di sostituire il ruling obbligatorio previsto per l’uso diretto degli intangibili con l’autodeterminazione del reddito sulla base di una apposita documentazione (con ripartizione in tal caso del beneficio in tre esercizi), e dall’altro ha previsto un esonero da sanzioni mediante l’esibizione della suddetta documentazione.

L’interpello oggetto della risposta 400 riguarda una società che ha optato per il patent box relativamente ad un marchio concesso in licenza d’uso a terzi.

Per queste fattispecie, la norma sui beni immateriali (articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 190/2014) non prevede, sin dalla sua istituzione, alcun obbligo, ma neppure alcuna possibilità, di predeterminare il criterio di calcolo del reddito agevolabile mediante ruling (salvo che nel caso di licenza intercompany, per il quale il ruling è facoltativo).

La società intende adottare la documentazione anti-sanzioni prevista dall’articolo 4, comma 5, del decreto Crescita anche per esercizi anteriori a quello in corso alla entrata in vigore della norma e pone tre distinti quesiti.

In primo luogo, se la scelta della penalty protection da parte di chi non era obbligato al ruling imponga la ripartizione in tre esercizi della deduzione. In secondo luogo, come si debba comunicare il possesso della documentazione per gli anni precedenti il 2019 ed infine in quale momento occorre dare data certa alla documentazione (da sottoscrivere con firma digitale) mediante marca temporale.

L’agenzia delle Entrate sottolinea preliminarmente che l’autodeterminazione del reddito con ripartizione triennale (prevista per chi ha ruling obbligatorio in quanto utilizza direttamente gli intangibili) e la penalty protection sono ipotesi distinte.

Conseguentemente, chi utilizza i beni in modo indiretto (e non è dunque tenuto al ruling) può comunque usufruire della esimente da sanzioni adottando la idonea documentazione senza con ciò dover frazionare in tre periodi il beneficio annuale.

Per gli esercizi precedenti al 2019 per i quali si sia già usufruito del patent box senza ruling (utilizzo indiretto), l’opzione per la esimente da sanzioni si effettua comunicando via pec o raccomandata a/r all’ufficio competente il possesso della documentazione prima che sia iniziata una verifica.

In questo caso, sulla documentazione sottoscrivere con firma digitale a norma del provvedimento dell’agenzia delle Entrate del 30 luglio 2019, deve essere apposta la marcatura temporale prima dell’invio della suddetta posta certificata.

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