Controlli e liti

Estimo catastale, il riclassamento è da giustificare

di Roberto Bianchi

Nell’ambito dell’estimo catastale, nella circostanza in cui il nuovo classamento sia stato adottato, ai sensi dell’articolo 1 comma 335 della legge 311/2004, nel contesto di una revisione dei parametri catastali della microzona nella quale l’immobile è collocato e sia stato legittimato dal considerevole scostamento della relazione tra il valore di mercato e il valore catastale afferente a quella determinata microzona rispetto all’analogo rapporto esistente nel complesso delle microzone comunali, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia riferimento esclusivamente al menzionato rapporto, al relativo scostamento e ai provvedimenti amministrativi a sostegno del riclassamento stesso, allorché dagli stessi non si evincano gli elementi che hanno determinato tale differenziazione.

A tale conclusione è giunta la Corte di Cassazione attraverso l’ordinanza 8741/2018.
L’uffico ha presentato ricorso nei confronti di una Srl per la cassazione della sentenza con la quale la Ctr ha annullato l’avviso di accertamento catastale emesso ai sensi dell’articolo 1 coomma 335 della legge n. 311 del 2004, nei confronti della predetta società.

La difesa erariale ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’articolo 7 della legge n. 212/2000 e dell’articolo 3 della legge n. 241/1990, nonchè dei principi generali in ordine alla motivazione degli atti impositivi in materia catastale e, conseguentemente, dell’articolo 1 comma 335 della legge n. 311/2004 sostenendo che, a differenza di quanto affermato in sentenza, l’ufficio ha fornito elementi probatori a sostegno della congruità della revisione del classamento in argomento, dando contezza con maggiori dettagli, anche in contenzioso, di una motivazione già sviluppata nell’avviso di accertamento notificato, con la conseguenza che tutte le specificazioni e le indicazioni contenute nell’atto notificato erano pertanto sufficienti a rendere possibile al contribuente la conoscenza dei presupposti del classamento effettuato.

Il collegio di legittimità ha ritenuto il ricorso inammissibile evidenziando che l’orientamento della Corte suprema (Cassazione sentenza n. 3156/2015) dispone, in tema di estimo catastale, che qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi dell’articolo 1 comma 335 della legge n. 311/2004, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificato dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al suddetto rapporto e al relativo scostamento e ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorchè da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, al duplice fine di consentire, da un lato, al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell’operata riclassificazione e di approntare le consequenziali difese e, dall’altro, per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’oggetto dell’eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all’ufficio di addurre in giudizio cause diverse rispetto a quelle enunciate nell’atto (Cassazione sentenza n. 3156/2015).

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