Imposte

Estrazione da depositi fiscali e Iva, basta l’affidabilità soggettiva di un componente del gruppo

L’agenzia delle Entrate garantisce la non applicabilità del regime speciale dell’Iva per nuovi soggetti derivanti da fusione o scissione

di Benedetto Santacroce ed Ettore Sbandi

Estrazione da depositi fiscali senza Iva anticipata per i carburanti immessi in consumo da parte di società di capitali parte di gruppi nei quali un componente riveste i requisiti di affidabilità soggettiva previsti dalla legge 205/2017.
Con approccio pragmatico e sostanziale, e preservate comunque le finalità antifrode della norma, l’agenzia delle Entrate riscontra un interpello del contribuente con la risposta 729/2021, garantendo la non applicabilità del regime speciale dell’Iva per nuovi soggetti derivanti da operazioni di fusione o scissione.

Nel caso specifico, qui necessariamente semplificato, una società munita dei requisiti di affidabilità previsti dalla norma citata e dal Dm 13 febbraio 2018, ossia la certificazione Aeo e l’esonero cauzionale ex articolo 90 TU delle leggi doganali, dapprima trasferisce un ramo d’azienda ad una Newco e, poi, ne cedeva la titolarità alla controllante del Gruppo. Ora, i requisiti soggettivi di affidabilità sono di base personali delle singole imprese, anche se, in proposito, già la circolare 18/E/2019 ha chiarito che, con riferimento alla titolarità del diverso deposito fiscale, nell’ambito di gruppi societari i requisiti di affidabilità possano considerarsi integrati per una forma di “osmosi virtuosa”; in sostanza, si ritiene affidabile anche una società che non integra direttamente i criteri stabiliti dal Dm, ma che risulta controllata totalmente da altra società che gode delle condizioni in esame. Specularmente, qualora la società controllata sia affidabile e titolare di deposito fiscale, il requisito dell’affidabilità è integrato anche per la controllante che procede all’immissione in consumo.

Questa ipotesi, però, non è esattamente quella del caso prospettato dal contribuente, che tuttavia, con approccio come detto sostanziale, ottiene un riscontro favorevole da parte delle Entrate. Poiché l’attività della Newco è la medesima svolta, precedentemente al conferimento, in capo alla società della quale rappresentava, originariamente, un ramo d’azienda, e che entrambe sono controllate integralmente dalla medesima holding, l’agenzia delle Entrate ritiene che i requisiti di affidabilità possano essere considerati “integrati” anche in capo alla Newco. Di più, l'Agenzia ritiene che, «in termini di presidio antifrode, la struttura societaria del Gruppo post cessione, di tipo “orizzontale” con controllo totalitario in capo alla controllante comune, assicuri un livello di affidabilità pari a quello presente nelle strutture di controllo di tipo “verticale”». Ne consegue che per la Newco non ricorre l’obbligo di versare l’Iva, senza possibilità di compensazione, all’immissione in consumo dei suoi prodotti, con evidenti effetti di semplificazione e flessibilità nei modelli societari la cui ristrutturazione non è più ingessata dall’applicazione dei rigori della norma in commento.

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