Diritto

Ets, registro in misura fissa per i contratti con la Pa

Non commerciali le attività svolte con un avanzo di gestione del 6%. Novità anche su detrazioni e deduzioni per chi effettua liberalità al Terzo settore

Accelerazione degli ultimi mesi con il Terzo settore destinatario di due fondamentali decreti (quello sul social bonus e sulle linee guida sulla raccolta fondi).

Diverse le misure approvate con il Dl semplificazioni (in attesa di pubblicazione di Gazzetta ufficiale) alcune delle quali chiariscono i criteri applicativi della disposizione che inquadra le attività svolte dagli enti del terzo settore (Ets) nell’alveo della commercialità/non commercialità (articolo 79 del Cts).

Rientrano in questo ultimo ambito le attività di interesse generale svolte in sostanziale pareggio, dove i ricavi non superano i costi effettivi, intesi come “costi pieni”.

Si tratta in questo caso, come chiarito dal Dl semplificazioni, dei costi diretti, imputabili alle attività di interesse generale e dei costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari. Restano non commerciali le attività svolte con un avanzo di gestione del 6% per non più di tre periodi di imposta consecutivi.

Quest’ultima indicazione amplia i precedenti parametri del 5% e dei due periodi. In caso di mutamento della qualifica dell’ente da commerciale a non commerciale e viceversa, gli effetti fiscali e contabili scatteranno solo dal periodo d’imposta successivo e non nello stesso periodo in cui avviene il mutamento. Questa norma di favore vale solo per i due periodi d’imposta successivi all’entrata in vigore delle norme fiscali una volta ottenuto il placet dalla Unione europea.

Con riguardo alla fiscalità indiretta, il Dl semplificazioni interviene con un’opera di restyling del regime di detrazione e deduzione previsto per chi effettua liberalità al Terzo settore (articolo 83 Cts). Si chiarisce una volta per tutte che tra i beneficiari delle erogazioni agevolate sono inclusi tutti quelli dotati della veste di ente del Terzo settore (Ets), comprese le coop sociali e con la sola esclusione delle imprese sociali costituite in forma societaria. Nello stesso senso, va intesa anche la modifica al comma 3 del citato articolo 83 che subordina il regime di vantaggio sulle erogazioni al rispetto del vincolo di destinazione per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le modifiche del decreto Semplificazioni riguardano anche l’imposta di registro che potrà essere applicata da tutti gli Enti del Terzo settore in misura fissa agli atti, contratti, convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale.

Novità, poi, anche in tema di tassazione di immobili e patrimoni detenuti all’estero. Si introduce un’ipotesi di esenzione ai fini Ivafe per i prodotti finanziari, conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero dagli Ets.

Ciò al fine di coordinare l’inquadramento fiscale nelle ipotesi di detenzione delle attività all’estero con il sistema di esenzioni previsto a livello nazionale.

Una misura di vantaggio specie per quelle realtà non profit che operano regolarmente all’estero, attraverso il finanziamento delle proprie attività istituzionali con contributi da parte di organismi internazionali o mediante erogazioni liberali.

Ultimo aspetto meritevole da segnalare riguarda l’utilizzo del limite massimo consentito per la concessione degli aiuti di stato in deroga alle regole generali.

In coerenza con le raccomandazioni contenute nell’Action plan della commissione Ue la modifica in questione consente agli Ets di passare dal regime ordinario del “de minimis” a quello più ampio concesso alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (Sieg) e che arriva a 500mila euro nell’arco di un triennio.

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