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Extra-profitti fotovoltaico, prelievo entro fine novembre (ma con modalità da definire)

La trattenuta potrebbe avere valore di contributo, e quindi svantaggiare gli agricoltori, oppure l’importo potrebbe essere richiesto come minor prezzo di vendita

Il prelievo extra-profitti per i produttori di energia da fonte rinnovabile fotovoltaica slitta in avanti. L’articolo 42 del decreto Aiuti ter (Dl 144/2022) ha modificato il comma 6 dell’articolo 15-bis del Dl 4/2022 disponendo che i proventi derivanti dall’attuazione del meccanismo di compensazione sono versati dal Gse entro il 30 novembre 2022 in modo cumulato per il periodo da febbraio ad agosto 2022 e su base mensile per i mesi successivi. Il meccanismo di compensazione è quello introdotto dall’articolo 15-bis del Dl 4/2022 e riguarda l’energia elettrica immessa in rete da:

• impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del «conto energia», non dipendenti dai prezzi di mercato;

• impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.

L’ambito applicativo

Il meccanismo consiste nell’applicazione di una trattenuta pari alla differenza tra i corrispettivi di vendita dell’energia elettrica percepiti al prezzo di mercato e i corrispettivi determinati applicando il prezzo «di riferimento». Il meccanismo potrebbe anche essere “incentivante”; qualora l’ammontare dei corrispettivi determinati applicando il prezzo di riferimento fosse superiore all’ammontare dei corrispettivi percepiti, tale importo verrebbe erogato dal Gse al produttore di energia. Considerato l’andamento del prezzo dell’energia negli ultimi mesi e i prezzi di riferimento indicati nell’allegato al decreto, l’ipotesi è tuttavia da escludere.

Il periodo di riferimento

Il periodo di funzionamento di questo meccanismo era stato previsto, inizialmente, dal 1° febbraio al 31 dicembre 2022. Il Dl 115/2022 (decreto Aiuti-bis) lo ha poi esteso anche al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 (solo con riferimento ai contratti stipulati prima del 5 agosto 2022). Il 21 giugno 2022, Arera ha pubblicato la delibera n. 266 con cui ha dato attuazione all’articolo 15-bis del Dl 4/2022 e ha definito le tempistiche per il prelievo (che, invece, non erano indicate nella norma). Nel documento era previsto il prelievo cumulativo nel mese di ottobre 2022 per il periodo da febbraio ad agosto 2022 e poi il prelievo con cadenza mensile a partire da settembre 2022.

Il decreto Aiuti-ter ha però dato ora un’indicazione diversa inserendo (direttamente nel testo di legge) che il prelievo del primo periodo (febbraio-agosto) avvenga entro il 30 novembre.

L’impatto della trattenuta

Restano tuttavia da definire le modalità con cui la regolamentazione avverrà. Infatti, se la trattenuta avrà natura di contributo senza incidere sul prezzo di vendita, gli agricoltori saranno penalizzati sia dal non poter dedurre il costo (giacché applicano un meccanismo di determinazione forfettaria del reddito), sia dal dover determinare le imposte sul prezzo integrale dell’energia.

Qualora, invece, l’importo venisse richiesto ai produttori sotto forma di minor prezzo di vendita dell’energia, il produttore sarebbe autorizzato alla emissione di una nota di credito a riduzione dei ricavi già conseguiti. Tale ultima soluzione limita le conseguenze negative in capo al produttore agricolo in quanto, incidendo direttamente sull’ammontare dei corrispettivi percepiti, quanto meno le imposte verrebbero calcolate su un importo più basso (e pari a quanto effettivamente percepito).