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Extraprofitti sul fotovoltaico, torna l’obbligo di versamento

Il Consiglio di Stato ha sospeso l’esecutività della precedente pronuncia del Tar Lombardia che aveva riconosciuto le ragioni degli operatori

Ripristinato l’obbligo di versamento delle somme dovute a seguito del meccanismo extraprofitti sul fotovoltaico. Il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta di sospensiva proposta da Arera ridando vita alla delibera 266/2022 che ha attuato l’articolo 15-bis del Dl 4/2022.

Con questa norma, il legislatore ha introdotto un meccanismo di compensazione sul prezzo dell’energia, con riferimento all’energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del conto energia, non dipendenti dai prezzi di mercato e da impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che però non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010. Il periodo di funzionamento di questo meccanismo era stato previsto, inizialmente, dal 1° febbraio al 31 dicembre 2022; il Dl 115/2022 (Dl Aiuti bis) lo ha poi esteso anche al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 (solo con riferimento ai contratti stipulati prima del 5 agosto 2022).

Il meccanismo consiste nella determinazione della differenza tra un prezzo di riferimento dell’energia, desumibile nell’allegato I al decreto, differenziato in base all’ubicazione dell’impianto e il prezzo di mercato, vale a dire quello a cui effettivamente l’energia viene venduta. Se il prezzo di riferimento è più basso di quello di mercato (e lo è sempre considerato l’incremento dei prezzi), il Gse è autorizzato a richiedere al produttore un importo pari alla differenza moltiplicata per i Kwh immessi in rete.

Con delibera n. 266/2022, l’autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) ha definito le modalità attuative del meccanismo extraprofitti prevedendo, in particolare, la regolazione delle partite economiche dei corrispettivi relativi al periodo compreso tra febbraio e agosto 2022 in modo cumulato nel mese di ottobre per i corrispettivi e la regolamentazione su base mensile, entro la fine del secondo mese successivo a quello a cui la produzione è riferita per i periodi a partire da settembre 2022.

La delibera Arera è stata impugnata innanzi al Tar Lombardia da moltissimi operatori e con sentenza n. 2677/2022 è stata annullata. Il dispositivo di sentenza ha annullato la delibera «nei limiti di quanto esposto in motivazione», tuttavia ad oggi tali motivazioni non sono ancora state rese note.

Nei giorni scorsi il Consiglio di Stato ha però reso noto di aver sospeso l’esecutività del dispositivo. La ragione è che i proventi derivanti dalla applicazione del meccanismo devono essere versati dal Gse all’entrata del bilancio dello Stato per restare acquisiti all’erario e, pertanto, la decisione è stata basata sull’esigenza di tutelare l’interesse pubblico a recuperare le somme dovute.

Fino al pronunciamento sul merito, quindi, i produttori di energia rinnovabile fotovoltaica dovranno effettuare i versamenti richiesti.