Imposte

Extraprofitti, il prelievo non ammette modifiche ai dati delle Lipe

Le Faq delle Entrate: il contributo è tassativamente vincolato al risultato determinato dalle Lipe di periodo

Per l’extraprofitto delle società energetiche il contributo è tassativamente vincolato al risultato determinato dalle Lipe di periodo, non potendo il contribuente modificare i risultati rispetto alle attività svolte ovvero rispetto agli elementi che compongono la fatturazione (accise). Sono le conclusioni restrittive delle Faq delle Entrate.

Una prima evidente distorsione della norma è data dal computo, nella base imponibile, delle accise. Chi importa e vende prodotti petroliferi include, infatti, nella base imponibile delle operazioni attive anche l’importo dell’accisa pagata per tali prodotti, aumentando quindi le operazioni attive di un importo che non dovrebbe essere considerato profitto. Per l’Agenzia non è possibile scomputare tale importo dalle operazioni attive, in quanto la norma non consente alcuna correzione degli importi evidenziati nelle Lipe prese in considerazione e non prevede esclusioni.

Per i soggetti che partecipano al gruppo Iva il contributo straordinario è a carico di ciascuno di essi, purché esercitino singolarmente una o più delle attività rientranti nei codici Ateco che l’Agenzia ha individuato distintamente nella Faq 1, ad esclusione di coloro che svolgono attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti. Il gruppo Iva, infatti, non è qualificabile come soggetto interessato direttamente dal contributo straordinario, che è invece rivolto ai singoli partecipanti per cui siano verificati i presupposti. Per questi soggetti, la verifica circa la debenza del contributo e la determinazione dello stesso, richiede adempimenti ulteriori, poiché, ai fini Iva, sono irrilevanti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti appartenenti al gruppo Iva. Mentre, viceversa, sono rilevanti e si considerano effettuate dal gruppo Iva le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese da un soggetto partecipante al gruppo nei confronti di un soggetto che del gruppo non fa parte.

Pertanto, considerando che il gruppo si occupa di presentare le Lipe, che riepilogano tutte le attività riferibili all’unico soggetto «gruppo Iva», al fine di verificare se il contributo straordinario sia dovuto e al fine di quantificare lo stesso, ciascun soggetto interessato che partecipi a un gruppo Iva è tenuto a ricostruire, per i periodi di interesse, le Lipe che avrebbero dovuto essere autonomamente presentate nell’ipotesi di mancata adesione al gruppo. Solo se dal confronto tra le «Lipe virtuali» dei due periodi emerga uno scostamento pari o superiore al 10% e di importo superiore a 5 milioni di euro, la società deve calcolare il contributo dovuto, applicando a tale scostamento l’aliquota del 25 per cento.

Per coloro che esercitano congiuntamente attività interessate dal contributo straordinario e attività diverse, invece, la base imponibile si determina considerando l’intero importo delle operazioni attive e delle operazioni passive desumibili dalla Lipe, senza far riferimento alle sole attività che potrebbero aver generato l’extraprofitto.

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