Adempimenti

Extraprofitti, quadro CS in dichiarazione Iva per la scelta di compensazione o rimborso del credito

La circolare Assonime 7/2023: compilazione necessaria per consentire alle Entrate di effettuare un controllo su chi ha effettivamente provveduto al versamento del contributo e alla quantificazione

Quadro CS della dichiarazione Iva annuale da compilare anche per indicare la scelta di utilizzare in compensazione ovvero richiedere a rimborso l’eventuale credito derivante dall’eccedenza di versamento del contributo straordinario da extraprofitto.

Nella circolare 7/2023 di Assonime emerge come la compilazione del quadro CS della dichiarazione Iva annuale, introdotto quest’anno per consentire ai soggetti passivi del contributo straordinario contro il caro bollette di assolvere ai relativi adempimenti dichiarativi, si rende necessaria per consentire all’agenzia delle Entrate di effettuare un controllo su chi ha effettivamente provveduto al versamento del contributo ed alla relativa quantificazione.

Nella dichiarazione, infatti, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio per il 2023 in merito alla determinazione della base imponibile di calcolo del contributo, vanno indicate le eventuali differenze che emergono dai nuovi criteri. In caso di un maggiore importo dovuto, lo stesso andrà versato entro il prossimo 31 marzo 2023, senza che queste modifiche costituiscano una rimessione in termini per quei soggetti che non abbiano versato in tutto o in parte il contributo dovuto entro l’ordinaria scadenza del 30 novembre 2022; mentre in caso di importo pagato in eccesso, il credito che emerge potrà essere richiesto a rimborso ovvero utilizzato in compensazione. Sul punto, l’Assonime precisa che si rende applicabile il limite di due milioni al credito compensabile, rendendo lo strumento della compensazione poco utilizzabile per recuperare l’eccedenza del versamento, considerate le misure molto elevate dei crediti che potrebbero emergere dalla liquidazione.

Il gruppo Iva

In caso di gruppo Iva, in cui il soggetto passivo del contributo è la singola società partecipante che lo determina ricostruendo autonomamente la Lipe che avrebbe dovuto presentare i mancanza di adesione al gruppo Iva, determinando così una comparazione tra Lipe virtuali afferenti ai due periodi, il quadro CS va presentato dal rappresentante del gruppo, che provvede alla compilazione di un rigo per ciascun partecipante tenuto al pagamento del contributo, indicando ciascun codice fiscale.

Il termine di presentazione

Il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione Iva annuale quest’anno è differito al 2 maggio 2023, essendo il 30 aprile domenica e il 1° maggio giorno festivo. Tuttavia, si badi che i 90 giorni entro i quali la dichiarazione si considera comunque presentata, salvo l’applicazione della sanzione amministrativa, devono comunque essere conteggiati dal termine di scadenza previsto dalla norma, ovvero dal 30 aprile 2023, sicché la dichiarazione può essere presentata entro il 29 luglio e, oltre tale termine, si considera omessa.

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