Diritto

Fa concorrenza sleale il socio che anticipa la promozione

La violazione degli accordi su modalità e tempi danneggia chi li rispetta

di Gianluca De Cristofaro

Costituisce atto di concorrenza sleale, la condotta di un socio (e delle sue affiliate) che non si attenga alle modalità e alle tempistiche concordate con riferimento a determinate offerte promozionali, e che, anzi, sfrutti le informazioni riservate ad esse riferite anticipando sul mercato tali offerte, a danno degli altri soci.
Lo ha accertato la sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Genova con la sentenza del 17 febbraio 2021 che ha identificato un’ulteriore fattispecie atipica di concorrenza sleale, che vede coinvolte società facenti parte della medesima rete distributiva (in questo caso addirittura socie della stessa società).
La controversia riguardava due delle società socie di Grossisti riuniti elettrodomestici Spa (Gre), società licenziataria del marchio “Trony” poi concesso in sub licenza ai propri soci. Il socio che ha agito in giudizio ha contestato che le convenute sfruttavano informazioni riservate sui prezzi sia di acquisto, sia promozionali definiti a livello centrale da Gre e concordate tra tutti i soci, anticipando la vendita dei prodotti oggetto delle campagne promozionali a migliori condizioni di mercato. In questo modo, la complessiva operazione promozionale veniva compromessa, a danno degli altri soci (tra cui la società che ha agito in giudizio).
Secondo il Tribunale di Genova l’accordo condiviso dai soci sulle modalità e tempistiche delle campagne promozionali e sul lancio dei prodotti richiede necessariamente che tutti si attengano alle linee unitarie di promozione e di vendita; in caso contrario, l’intento comune viene depotenziato, a danno degli altri soci, che, diversamente, vi si attengono.
In questo senso, dunque, il Tribunale ha ritenuto che la condotta delle società chiamate in giudizio fosse contraria ai principi della correttezza professionale, e che – dunque – fosse illecita ai sensi dell’articolo 2598 n. 3 del Codice civile.
Le fattispecie atipiche di concorrenza sleale di cui all’articolo 2598 n.3 nascono spesso da casi inconsueti o “inediti”. Un caso particolare ha riguardato la condanna di una compagnia aerea che ha minacciato pubblicamente di non imbarcare i passeggeri che si presentavano al check-in con biglietti acquistati da agenzie on-line (così che si rivolgessero ai canali di vendita della compagnia; Tribunale Milano, 4 giugno 2013). Oppure, è stata ritenuta illecita la condotta di un imprenditore che distribuiva materiale pubblicitario per promuovere servizi e prodotti nuziali in prossimità degli ingressi di una manifestazione fieristica dedicata al medesimo settore organizzata da un concorrente (Tribunale Roma, 11 gennaio 2012).

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