Controlli e liti

Fabbricato ceduto e poi demolito, non rileva il valore dell’area di risulta

L’ufficio deve esclusivamente riferirsi al valore dell’immobile oggetto di trasferimento. Stop alla riqualificazione perché non si avvale dell’articolo 20 Dpr 131/86

immagine non disponibile

di Marco Nessi e Roberto Torelli

L’ufficio non può fare riferimento al valore dell’area di risulta del fabbricato ceduto sulla base delle considerazioni, più o meno fondate, della sua successiva demolizione, ma solo ed esclusivamente al valore dell’immobile oggetto di trasferimento, così come è stato dedotto e voluto dalle parti nell’atto di compravendita.

È quanto espresso dalla Cgt di secondo grado della Puglia nella sentenza del 5 giugno scorso n. 1702/1/2023 (presidente Ancona, relatore Celentano).

La vicenda

Nel caso esaminato, una Sas ...