Adempimenti

Facciate, ammessi alla detrazione proprietari e detentori dell’immobile

Pubblicata la circolare 2/E delle Entrate sulla nuova agevolazione dedicata agli involucri esterni: incentivi estesi anche a perizie, progetti e ponti

di Saverio Fossati e Giuseppe Latour

Ecobonus per le facciate attratto nella detrazione al 90 per cento, così come perizie, progetti e ponteggi, ma cortili interni esclusi dall’agevolazione. Questi alcuni dei principali chiarimenti diffusi ieri dall’agenzia delle Entrate con la circolare 2/E, che vede la luce dopo un mese e mezzo dall’entrata in vigore della norma (legge 160/2019). I tempi restano quindi piuttosto stretti e, soprattutto se si tratta di lavori su facciate condominiali, occorre partire subito.

Le facciate
Il bonus facciate, spiega la circolare, riguarda i lavori di recupero su tutto il «perimetro esterno» dell’edificio, esclusi i cortili, a meno che non siano visibili dalla strada» ( leggi l’articolo).

I soggetti agevolati
Possono usufruire del bonus facciate i proprietari o i «detentori» dell’immobile oggetti dell’intervento (unica unità immobiliare come ville, villette o casali, purché in zone A e B, oppure condòmini), quindi: proprietari, usufruttuari, nudi proprietari, titolari di uso o abitazione. Beneficiari possono anche essere i titolari ci un contratto (registrato) di locazione, leasing o comodato (purché in possesso del permesso del proprietario). Anche i familiari conviventi (e conviventi di fatto) di possessori e detentori possono usufruire del bonus facciate.

Bonus esteso anche ai «promissari acquirenti» che, prima del rogito (ma con compromesso registrato) , siano stati immessi nel possesso della casa. Chi esegue i lavori in economia (cioè con il fai da te) potrà detrarre le spese di acquisto dei materiali.

I lavori agevolati
Tutti i lavori devono servire al «recupero o restauro» della facciata (compresi balconi, fregi esterni, ma tra le spese agevolabili ci sono anche tutte quelle connesse alle opere edili: dalla semplice tinteggiatura o pulitura della superficie agli interventi su grondaie, pluviali, parapetti, cornicioni e le parti impiantistiche «coinvolte perché parte della facciata dell'edificio».

Sono comprese nel super bonus anche le spese per perizie, sopralluoghi, progettazione lavori, rilascio dell’attestazione di prestazione energetica.

I lavori di efficientamento energetico, obbligatori quando gli interventi profondi (rifacimento intonaci) supera il 10% della superficie «disperdente lorda», possono beneficiare anch’essi della detrazione del 90 per cento. Devono comunque rispondere ai requisiti tecnici molto precisi indicati dai decreti dello Sviluppo del 26 giugno 2015 e 11 marzo 2008 .

In ogni caso, se si effettuano lavori anche sui cortili interni (non visibili dalla strada), per esempio di risparmio energetico, questi non potranno beneficiare del 90% ma del 65 per cento, purché le spese siano «distintamente contabilizzate».

I limiti
Oltre ai limiti sulla definizione di «perimetro esterno» e sugli obblighi legati al risparmio energetici, va ricordato che:
1) il bonus facciate non è cumulabile con la detrazione Irpef per la manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti al regime dei vincoli storici, architettonici o paesaggistici;
2) se il contribuente riceve contributi pubblici per l'intervento, questi devono essere sottratti dall'importo su applicare la detrazione del 90 per cento.

Il rebus delle zone
I lavori devono essere eseguiti su edifici che si trovino nell zone A o B individuate in base alla definizione contenuta nel vecchio decreto 1444/68. Dato che nel frattempo le definizioni hanno trovate declinazioni assai diverse nelle normativa regionali e comunali, la circolare specifica che l’assimilazione alle zone A e B deve risultare da «certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti», soprattutto, quindi, i Comuni.

Le Entrate hanno anche approntato una guida che fornisce tutte le informazioni necessarie per aiutare i contribuenti a fruire della detrazione. La guida sarà disponibile nella sezione “Guide Fiscali/L’Agenzia informa” del sito www.agenziaentrate.it.

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