Imposte

Facciate, spese del visto al 60% se pagate nel 2022

Secondo la Dre Piemonte non rileva il fatto che i lavori siano stati saldati nel 2021 e siano agevolati al 90%

di Giorgio Gavelli

Il visto di conformità relativo a un intervento agevolato con il “bonus facciate” – rilasciato nel 2022 a favore di una persona fisica che ne ha sostenuto il costo nel medesimo periodo d’imposta – è detraibile al 60% (e non al 90%) anche se nel 2021 si sono succeduti la fine lavori, il rilascio dell’asseverazione di congruità e l’integrale pagamento di tutte queste spese. Perciò, il contribuente, se vuole cedere a terzi il bonus relativo alla spesa sostenuta quest’anno per il visto, dovrà effettuare – entro il 16 marzo 2023 – una seconda comunicazione di opzione alle Entrate, non potendo quest’ultimo importo essere inserito nella comunicazione riguardante le spese sostenute nel 2021.

È la risposta resa dalla Dre Piemonte a un’istanza di interpello (prot. 901-115/2022) in cui una contribuente ha rappresentato uno dei dubbi segnalati sul Sole 24 Ore di lunedì 30 maggio, tra quelli non ancora ufficialmente affrontati dalle Entrate nei documenti di prassi pubblicati online.

Ricordiamo che la manovra 2022 ha sì prorogato sino alla fine di quest’anno il bonus facciate (articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 160/2019), ma ne ha ridotto la detrazione dal 90% al 60 per cento. La stessa legge ha anche previsto che gli oneri sostenuti dai contribuenti per asseverazioni e visti (necessari per la circolazione dei cosiddetti “bonus ordinari” per effetto del Dl Antifrodi 157/2021) sono detraibili – plafond agevolato permettendo, anche se non è il caso del bonus facciate – «sulla base dell’aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi». Il testo di tale disposizione ha fatto sorgere il dubbio che le spese professionali per queste attestazioni seguissero sempre l’aliquota di detrazione propria delle spese sostenute per i lavori a cui fanno riferimento, in deroga al principio di cassa. La tesi era, in qualche modo, confortata dai molteplici mutamenti che ha avuto la disciplina tra novembre 2021 e i primi mesi del 2022, non ultimo il fatto che solo con l’articolo 3-sexies del Dl 228/2021 (inserito in sede di conversione e, quindi, divenuto legge il 15 febbraio 2022) il legislatore ha espressamente previsto la detraibilità delle spese sostenute per visti ed attestazioni sui “bonus ordinari” tra il 12 novembre e il 31 dicembre 2021. Nonostante, quindi, chi avesse anticipato le spese professionali al 2021 corresse il grosso rischio di non detrarsi alcunché, la risposta delle Entrate è di chiusura: l’aliquota di detrazione è quella in vigore al momento del sostenimento della spesa, per cui, nel caso di specie, il 60 per cento. Poiché, inoltre, nella comunicazione di opzione relativa alle spese sostenute nel 2021 non si potevano inserire spese pagate “fuori periodo”, se il contribuente vuol cedere il bonus relativo al visto deve inviare una seconda comunicazione (e l’uso in dieci quote per l’acquirente partirà dal 2023).

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