Fair value con deroga sul principio di riferimento
L’Oic ha precisato che la valutazione al fair value dell’elemento coperto (ad esempio magazzino) avviene «in deroga ai principi di riferimento», ribadendo quanto già si evinceva dalla complessiva lettura del principio contabile (paragrafo 76). Infatti, in caso contrario si determinerebbe un’«asimmetria valutativa» tra derivato e l’elemento oggetto di copertura.
Altra precisazione riguarda la contabilizzazione delle componenti realizzative dei derivati non di copertura iscritte nella voci D18.d) e D.19.d) del conto economico. Pertanto queste voci accolgono variazioni di fair value e utili/perdite rilevate al momento dell’eliminazione contabile (paragrafi 33 e 34).
Un chiarimento riguarda un aspetto particolare relativo ai derivati di copertura di flussi finanziari e il rilascio della riserva in presenza di perdite non recuperabili, anche relative a coperture semplici.
In presenza di una riserva negativa, se la società non prevede di recuperare tutta la perdita o parte della riserva in un esercizio o in più esercizi futuri, deve immediatamente imputare nella voce B.14 del conto economico la riserva o la parte della stessa che non prevede di recuperare.
Questa situazione si verifica quando il prezzo di acquisto a termine di un bene più il valore della riserva è superiore all’ammontare della futura rivendita: pertanto, se l’operazione nel suo complesso è in perdita, la riserva negativa non può considerarsi recuperabile.
In assenza di questa previsione, la riserva sarebbe girata nel valore del bene al momento della rilevazione dell’acquisto nel magazzino: il bene sarebbe poi svalutato, ma la perdita sarebbe differita, anziché essere rilevata immediatamente.
La situazione descritta è diversa e aggiuntiva rispetto a quella del paragrafo 91 che riguarda la situazione in cui la copertura non soddisfa più i requisiti di efficacia (lettera b) e il venir meno della probabilità dell’operazione programmata (lettera c).
In definitiva si tratta di “contratti onerosi” per i quali l’Oic 31 impone di rilevare immediatamente nel conto economico la perdita con contropartita l’iscrizione nello stato patrimoniale di un fondo per oneri. Il rilascio della riserva a conto economico elimina la contabilizzazione dell’accantonamento per contratti onerosi.
Le ricadute fiscali
L’articolo 1 del decreto ministeriale del 3 agosto 2017 ha aggiunto all’articolo 7 «Operazioni di copertura» del Dm 8 giugno 2011 (decreto Ias), le parole «ovvero dal primo bilancio di esercizio approvato successivamente alla data di negoziazione dello strumento di copertura». La relazione precisa che questa integrazione consente che la finalità di copertura di uno strumento finanziario derivato a norma dell’articolo 112 del Tuir può essere attestata, oltre che da atto di data certa anteriore o contestuale alla negoziazione del relativo strumento, anche con la rilevazione tra gli strumenti finanziari derivati di copertura nel primo bilancio di esercizio approvato successivamente alla data di negoziazione dello stesso.
Tuttavia, ai fini del bilancio l’articolo 2426 n. 11-bis precisa che la copertura si considera sussistente in presenza, fin dall’inizio, di stretta e documentata correlazione: pertanto, come già illustrato, ai fini del bilancio la documentazione deve essere “preventiva”.