Diritto

Fallimenti improcedibili fino al 30 giugno

La bozza di decreto legge in discussione al Consiglio dei ministri interviene anche sulla crisi d’impresa

di Giovanni Negri

Rinvio a settembre 2021 per il codice della crisi. Ma anche congelamento delle istanza di fallimento dal 9 marzo a al 30 giugno prossimo. E poi, una serie di interventi su concordati e accordi di ristrutturazione. La bozza di decreto legge in discussione ieri sera al Consiglio dei ministri interviene anche sulla legislazione della crisi d’imopresa, disponendo innanzitutto il rinvio dell’entrata in vigore del Codice della crisi ora previsto per il prossimo 15 agosto. La nuova data è il 1° settembre 2021. Slittamento ampio quindi che, a livello sistematico, si giustifica da una parte con l’opportunità di non mettere gli operatori davanti a novità giuridiche assolute in una fase di sofferenza economia, dall’altra con la necessità di evitare che il Codice in un momento di crisi di disponibilità delle risorse per ristrutturazioni significative possa mancare il suo obiettivo.

Resta il nodo delle misure di allerta che anche con il rinvio al prossimo anno avrebbero come riferimento bilanci fortemente colpiti dalla crisi, con il rischio di produrre un’esplosione di procedure di difficile gestione da parte degli ocri e non tutte con un solido fondamento.

Lo stato di insolvenza

Nella bozza di decreto è stata poi inserite anche la sottrazione temporanea delle imprese ai procedimenti di apertura di fallimento e di stato di insolvenza. Così, fino al 30 giugno sono improcedibili i ricorsi per fallimento a carico delle imprese di dimensioni tali da non potere essere soggette ad amministrazione straordinaria. Stop anche alle autorichieste di fallimento, quelle presentate dall’imprenditore, ma non anche di quelle avanzate dal pubblico ministero accompagnate dall’emissione di provvedimenti cautelari.

Gli accordi di ristrutturazione

Quanto a concordati e accordi di ristrutturazione, per quelli già omologati, scatterà il rinvio di 6 mesi per i pagamenti in scadenza tra il 23 febbraio e il 30 giugno; per quelli con un termine in scadenza per la presentazione del piano, il rinvio di 90 giorni di questo termine; via libera anche a una procedura più snella per consentire al debitore di modificare unilateralmente i termini di adempimento inizialmente prospettati nella proposta e nell’accordo; dove è stata presentata la sola domanda, concordato in bianco, il rinvio di 90 giorni del termine per la presentazione del piano.

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