Professione

Fallimenti, taglio ai compensi dei professionisti

Gli effetti del nuovo pacchetto di misure sulla crisi di impresa, illustrati dal ministero della Giustizia

di Giovanni Negri

Compensi tagliati da subito ai professionisti, estesa la possibilità di accesso agli istituti alternativi al fallimento, agevolata l’immissione di liquidità sul mercato da parte delle procedure fallimentari pendenti. Questi alcuni degli effetti del nuovo pacchetto di misure sulla crisi d’impresa, destinato a confluire subito nel decreto legge Ristori Ter oppure nel Quater giovedì prossimo. I contenuti sono stati illustrati dal capo dell’ufficio legislativo del ministero della Giustizia Guido Vitiello nel tradizionale convegno organizzato dalla Associazione albese studi di diritto commerciale, quest’anno in via streaming.

Vediamo le norme nel dettaglio, allora, in parte previste dal Codice della crisi, di cui viene anticipata l'entrata in vigore, e in parte modificate per aderire a una situazione economica in pericoloso deterioramento. Per ridurre i costi delle procedure entrerà così in vigore subito la riduzione dei compensi dei professionisti del 25% legandone comunque la corresponsione all’esito stesso. Così il taglio al 75% della prededucibilità, nel caso degli accordi di ristrutturazione, è legato alla loro omologazione, mentre nel caso dei concordati preventivi viene agganciata all’apertura effettiva della procedura.

Si prevede poi un meccanismo di incentivazione dei curatori alla predisposizione dei progetti parziali di ripartizione, prevedendo espressamente che la mancata esecuzione costituisce giusta causa di revoca, in modo da accelerare la distribuzione delle liquidità oggi presenti nei fallimenti a beneficio dei creditori.

Viene poi introdotta nella disciplina del concordato con riserva la possibilità per il debitore di essere autorizzato al compimento di atti di dismissione del patrimonio senza fare ricorso alle procedure competitive. Nel concordato preventivo spazio sia alla possibilità per il tribunale di autorizzare il pagamento della retribuzione dovuta ai lavoratori in relazione alla mensilità antecedente al deposito del ricorso per concordato, in caso di continuità, sia a quella di proseguire il rimborso dei mutui con garanzia reale sui beni strumentali all’esercizio dell’impresa.

Modificata la disciplina degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, eliminando l’attuale limitazione alle sole banche e allargando la disciplina a tutte le categorie di creditori; come pure a tutti i creditori si potrà applicare la convenzione di moratoria sulla dilazione dei pagamenti. Viene inoltre agevolata la possibilità per il debitore di fare ricorso agli accordi di ristrutturazione dimezzando, a determinate condizioni, la percentuale dei creditori aderenti.

E ancora, sarà estesa la durata della moratoria per il pagamento dei creditori privilegiati che può essere inserita nel piano di concordato preventivo con continuità aziendale.

Infine, fino al 31 gennaio 2021, è previsto che all’imprenditore in crisi sarà consentito ottenere termini più ampi per la presentazione della proposta di concordato o della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione nel caso di pendenza, nei suoi confronti, di un’istanza di fallimento, e viene dilatato al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale è permesso di uscire dalla fase introdotta con il concorrato in bianco ricorrendo all’ulteriore strumento di composizione della crisi del piano attestato.

A un emendamento ai decreti ristori è invece affidata l’anticipazione della disciplina sul sovraindebitamento.

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