Professione

Fallimento, Cassa edile esclusa al passivo in privilegio per accantonamenti e contributi

di Ferruccio Bogetti e Gianni Rota

In caso di fallimento l’ammissione al passivo in privilegio generale, previsto dall’articolo 2751-bis, n. 1, del Codice civile, per il credito vantato dalla Cassa edile, è legittimo soltanto per le somme di natura retributiva e non per quelle di natura contributiva; l’ammontare richiesto, comunque, deve sempre essere precisamente provato.
Intanto, gli accantonamenti relativi a ratei ferie, gratifica natalizia e festività per i quali la Cassa Edile assume il ruolo di intermediario nell’erogazione delle prestazioni altrimenti dovute direttamente dal datore di lavoro, sono da intendersi corrispettivo della prestazione lavorativa. Le somme dovute dal datore di lavoro alla Cassa a titolo di contributi, infine, pur consistendo in una somma di denaro che si identifica in una quota di retribuzione, ha natura diversa perché non spetta quale remunerazione dell’attività lavorativa costituendo bensì solo la sua base di calcolo. Così la Cassazione, prima sezione civile, con sentenza n. 20390-2017 (Pres. Ambrosio, Rel. Di Virgilio) depositata venerdì scorso.

Il fatto
La Cassa edile, a seguito del fallimento di una società propria iscritta, richiede in via principale l’ammissione al passivo in via privilegiata indistinta, in base all’articolo 2751-bis, n.1, del Codice civile, per il credito di oltre 138mila euro complessivamente vantato per il mancato pagamento di accantonamenti e il mancato pagamento di contributi e in via subordinata l’ammissione dell’intero importo con collocazione al chirografo per le sole somme riferite al mancato pagamento dei contributi.

Il contenzioso
Il Fallimento la ammette, però, al chirografo per tutte le somme richieste e l’ente previdenziale si oppone al Tribunale con questi motivi:
a) per gli accantonamenti per ratei di ferie, gratifica natalizia e festività e analogamente per i contributi APE (anzianità professionale edile) e Prevedi (Previdenza complementare, fondo pensione) spetta il privilegio generale ai sensi dell’articolo 2751-bis n.1 del Codice civile avendo tali somme natura retributiva;
b) trattandosi della medesima origine, non è neppure necessario distinguere tra accantonamenti e contributi.

Il Fallimento ribadisce la legittimità del proprio operato:
a) per le somme relative al mancato versamento degli accantonamenti, ancorché dovute ai lavoratori a titolo retributivo, la spettanza del privilegio generale ai sensi dell’articolo 2751-bis, n.1 del Codice Civile non è riconoscibile in quanto non sono state tenute distinte da quelle vantate per contributi;
b) per le somme relative ai contributi, invece, non spetta il privilegio generale in base all’articolo 2751-bis, n.1, del Codice civile in quanto esse non hanno natura retributiva. Il Tribunale, con decreto, rigetta il ricorso dell’ente, che non demorde e va in Cassazione.

La sentenza
La curatela resiste ma la Corte conferma la sentenza impugnata per questi motivi:
• Il privilegio generale riconosciuto dall’articolo 2751-bis, n.1, del Codice civile spetta per le somme erogate a titolo di accantonamenti. Questo in quanto gli importi relativi a voci retributive come ratei ferie, gratifica natalizia e festività, sono erogati dalla Cassa edile ai lavoratori a scadenze prestabilite e a seguito di tale erogazione essa assume il ruolo di intermediario nell’erogazione di prestazioni, che altrimenti sarebbero dovute direttamente dal datore di lavoro quale corrispettivo della prestazione lavorativa. Tuttavia, per ottenere l’ammissione in privilegio generale, la Cassa edile deve provare l’esatto importo distintamente richiesto a titolo di accantonamento rispetto ai contributi;
• Il privilegio generale (articolo 2751-bis, n.1, Codice civile) non spetta per le somme dovute dal datore di lavoro alla Cassa Edile a titolo di contributi. Questo in quanto tale norma non menziona tra i crediti privilegiati quelli dovuti alle associazioni sindacali a titolo di contributo e in ogni caso, diversamente dagli accantonamenti, i contributi attengono a versamenti in parte dovuti dai lavoratori ed in parte dai datori di lavoro e sono intesi a dotare la Cassa edile delle disponibilità economiche necessarie per il conseguimento dei suoi fini istituzionali. Infatti, il credito per i contributi a essa spettanti, pur consistendo in una somma di denaro che si identifica in una quota di retribuzione, ha natura diversa da questa perché non spetta a titolo di remunerazione dell’attività lavorativa, non costituendo la retribuzione l’oggetto della prestazione bensì soltanto la sua base di calcolo.

Corte di cassazione, sentenza n. 20390/2017

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