Controlli e liti

False fatture, benefici penali solo a chi versa il debito fiscale

Per la Cassazione le attenuanti non possono essere estese in automatico all’emittente dei documenti. Pesa la volontà riparatoria che si concretizza nel contributo al pagamento

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

I benefici penali derivanti dal pagamento del debito tributario eseguito dall'impresa che ha ricevuto le false fatture non si estendono a chi ha emesso i documenti, salvo non manifesti una concreta e tempestiva volontà riparatoria contribuendo al pagamento del debito tributario. A fornire questo principio è la Corte di cassazione con la sentenza 35225/2021 depositata mercoledì 29 settembre.

Nella vicenda a base della pronuncia, in sintesi, l'imputato di emissione di false fatture lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti previste dall'articolo 13 bis del decreto legislativo 74/2000 in quanto il debito tributario era stato estinto dalla società che aveva ricevuto le fatture.

La citata norma riconosce una diminuzione di pena fino alla metà per i delitti tributari e la non applicazione delle pene accessorie se, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, siano stati estinti con integrale pagamento degli importi dovuti.

Nella specie, confermando la decisione di appello, la Suprema corte ha rigettato il ricorso dell'emittente le false fatture. Secondo i giudici, infatti, in caso di concorso di persone nei reati tributari, ove uno solo abbia provveduto all’integrale pagamento degli importi all’Erario, l'attenuante non si estende ai compartecipi, a meno che essi non manifestino una concreta e tempestiva volontà riparatoria, consistente nel contribuire, anche parzialmente, all’adempimento del debito.

Occorre poi far riferimento ai principi sull'applicazione nell'ordinamento penale delle circostanze attenuanti, espressi dalle Sezioni unite, secondo cui in ipotesi di concorso di persone nel reato, ove un solo concorrente abbia provveduto all’integrale risarcimento del danno, la relativa circostanza attenuante non si estende ai compartecipi, a meno che essi non manifestino una concreta e tempestiva volontà di riparazione del danno (sentenza 5941/2009)

Poiché nella specie non risultava tale manifestazione di volontà, l'emittente le fatture non poteva beneficiare del pagamento del debito tributario eseguito dall'impresa che aveva ricevuto i documenti.

Da evidenziare innanzitutto che, nella vicenda, non sembra sussistente un'ipotesi di concorso in quanto tra emittente e “ricevente” il falso documento, il concorso è escluso dal Dlgs 74/2000: ciascuno risponde di una specifica e differente condotta illecita.

In ogni caso, il principio in questione concerne una frequente casistica. Si pensi alle effettive ipotesi di concorso di persone nel reato tributario (ad esempio, quando l'illecito è contestato all'amministratore di diritto e a quello di fatto) o ai casi di emissione ed utilizzo di false fatture.

Nella prima casistica (concorso) manca di sovente la pretesa dell'imposta da parte dell'amministrazione finanziaria nei confronti di tutti i concorrenti, in quanto essa viene di norma avanzata solo all'impresa. Si tratta quindi di comprendere come, in concreto, il concorrente possa manifestare la volontà tempestiva di pagare il debito anche contribuendovi (dovrà pagare una parte dell'importo o è sufficiente una manifestazione scritta a chi sta estinguendo il debito?).

In caso di fatture false, poi, la vicenda è ancora più complessa perché spesso l'emittente (che non concorre nel reato dell'utilizzatore) non riceve alcun accertamento non avendo evaso alcunché, a differenza di chi ha dichiarato la falsa fattura. È verosimile pertanto che l'emittente non abbia neanche conoscenza dell'accertamento notificato all'utilizzatore e delle decisioni assunte in proposito, trattandosi di soggetti estranei e differenti.

Stante la frequenza di questa casistica sarebbe auspicabile che la Suprema corte chiarisca come possa operare in concreto il principio espresso e, eventualmente, prendere atto che alcuni reati tributari, come l'emissione di fatture false, non necessariamente presuppongono un'evasione di imposta con la conseguenza che diventa arduo estinguere il debito (che non c'è) per ottenere i benefici di legge.

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