Controlli e liti

False fatture, concorso per l’ex amministratore anche se dichiara il nuovo

La corresponsabilità scatta se c’è una partecipazione al meccanismo fraudolento

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di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Il precedente rappresentante della società che ha contabilizzato false fatture può rispondere a titolo di concorso di dichiarazione fraudolenta anche se la dichiarazione è stata sottoscritta dal nuovo amministratore.

In via generale il terzo, pur non rivestendo cariche nella società, è responsabile se ha in qualche modo partecipato alla creazione del meccanismo fraudolento. A fornire queste rigorose indicazioni è la Cassazione con la sentenza n. 32237 depositata il 26 agosto.

Nella specie l’ex amministratore di una Srl era imputato di dichiarazione fraudolenta con false fatture per il periodo di imposta 2011.

Si difendeva rilevando che alla data della presentazione della dichiarazione era cessato dalla carica ed infatti era stata sottoscritta dal liquidatore della società, al quale doveva essere attribuita la violazione.

La Corte di Appello confermava la responsabilità dell’imputato ma a titolo di concorso, perché riteneva determinante il suo contributo causale nell’illecito nonostante la cessazione dalla carica

In Cassazione, l’imputato lamentava che il delitto di dichiarazione fraudolenta con utilizzo di false fatture è reato proprio ascrivibile al solo legale rappresentante della società alla data di presentazione della dichiarazione, ed era irrilevante che le false fatture fossero state contabilizzate precedentemente.

Né poteva configurarsi il concorso solo perché egli era stato amministratore negli anni precedenti.

Eccepiva poi che inizialmente era stato ascritto il delitto di dichiarazione fraudolenta, successivamente la Corte di appello ne affermava la responsabilità in concorso verificandosi cosi una trasformazione dell’addebito con violazione del diritto di difesa

La Cassazione ha respinto il ricorso. Certamente il delitto di dichiarazione fraudolenta deve essere ascritto al soggetto che ha sottoscritto la dichiarazione anche in caso di cambio di amministratore.

Tuttavia anche in virtù dei comportamenti pregressi alla data di presentazione è possibile valutare, l’eventuale concorso dell’estraneo nel reato (proprio) commesso dall’amministratore in carica

I giudici del merito avevano ritenuto che con la nomina del liquidatore il precedente amministratore non si fosse spogliato dei poteri tenendo un comportamento consapevole e diretto a eludere gli obblighi tributari. Per la Cassazione non c’è violazione del principio di correlazione tra sentenza ed accusa, in quanto non vi era stato un mutamento radicale della contestazione. L’imputato era stato posto in condizione di difendersi anche perché la Corte di Appello era giunta alla nuova configurazione della responsabilità concorsuale in luogo della precedente, proprio a seguito del motivo di appello dell’imputato.

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