Diritto

Fari accesi su tutte le parti delle transazioni

Aggiornata la direttiva 849 del 2015. La «travel rule» applicabile anche alle cripto

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di Valerio Vallefuoco

Contestualmente al MICAR è stato pubblicato anche il Regolamento (Ue) 2023/1113 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849.

Il nuovo regolamento stabilisce le norme sui dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario nei trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta, nonché i dati informativi relativi al cedente e al cessionario che nei trasferimenti delle cripto-attività, al fine di prevenire, individuare e indagare casi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nel caso in cui almeno uno dei prestatori di servizi di pagamento o dei prestatori di servizi per le cripto-attività coinvolti nel trasferimento di fondi o nel trasferimento di cripto-attività sia stabilito o abbia la sede legale nell’Ue. Regole anche in materia di politiche, procedure e controlli interni per l’attuazione di misure restrittive nel caso in cui almeno uno dei prestatori di servizi di pagamento o dei prestatori di servizi per le cripto-attività coinvolti nel trasferimento di fondi o nel trasferimento di cripto-attività sia stabilito o abbia la sede legale nell’Ue .

All’interno di questa cornice assume particolare interesse la regola travel rule, fortemente voluta dal GAFI-FATF. Si tratta di una vecchia conoscenza della finanza tradizionale e che andrà rispettata in futuro anche per le transazioni che riguardino trasferimenti di asset crittografici. Questa regola prevede che tutti i soggetti obbligati raccolgano e registrino tutte le informazioni sulla fonte dell’attività virtuale, sull’ordinante e del suo beneficiario e che tali informazioni debbano altresì viaggiare con la transazione virtuale e siano anche memorizzate su entrambi i lati del trasferimento. La regola dovrà essere applicata a tutte le transazioni superiori a 1.000 euro qualora tali trasferimenti siano effettuati mediante un’unica operazione o con più operazioni che sembrino collegate, ma anche ai cosiddetti portafogli non ospitati, ossia indirizzi di portafoglio (cripto-wallett) di virtual-asset di utenti privati, quando gli stessi si interfacciano con altri portafogli ospitati gestiti da tutti gli altri fornitori di servizi di cripto-valute. Anche il sistema sanzionatorio per espresso richiamo normativo è parametrato sia nella misura delle sanzioni che per le procedure di vigilanza, applicazione e contestazione alla IV e V Direttiva antiriciclaggio. Per le persone fisiche il Regolamento fa salve eventuali le sanzioni penali previste dai singoli stati membri e la eventuale contestazione del reato di riciclaggio che ha ormai una definizione uniforme al livello Ue ed in cui i beni oggetto o risultato di riciclaggio possono ormai consistere anche delle cripo-attività. Per le sanzioni amministrative in casi gravi per le persone fisiche è prevista la sanzione massima di un milione di euro, per enti creditizi o istituti finanziari fino a cinque milioni o al 10 % del fatturato complessivo annuo in base agli ultimi bilanci disponibili approvati. Il regolamento sarà in vigore dal 30 dicembre 2024.

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