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Fattorie didattiche, la determinazione del reddito segue l’agriturismo

di Gian Paolo Tosoni

Una guida perfetta che accompagna il contribuente nei meandri fiscali delle attività agricole connesse è la risposta a interpello 228/2020 delle Entrate diffusa il 28 luglio. La risposta affronta la tassazione Iva ed imposte dirette di tante attività, da quelle tradizionali come la produzione di vino a quelle più moderne come la fattoria didattica.

La prima domanda riguarda la produzione di vino e aceto con utilizzo esclusivo di uve proprie e l’analoga attività di produzione di olio con olive proprie. Tali attività rientrano nel regime speciale Iva e quindi possono usufruire della detrazione in base alle percentuali di compensazione. La domanda ipotizzava le produzioni con uve ed olive ottenute esclusivamente dai fondi agricoli dell’istante, ma la risposta sarebbe stata analoga se la produzione propria fosse stata almeno prevalente.

Poi tocca alla coltivazione del cedro e la trasformazione del prodotto in marmellata ancora con utilizzo esclusivo dei prodotti propri; non essendo la marmellata inclusa tra i prodotti elencati nella citata Tabella A, parte prima allegata al decreto Iva, non si rende applicabile il regime speciale; quindi l’Iva segue i criteri ordinari con applicazione della aliquota Iva sul prodotto finito del 10 per cento. Anche quest’ attività come quelle di produzione di vino ed olio rientrano nel reddito agrario in quanto tali prodotti trasformati sono compresi nel Dm 13 febbraio 2015; essendo compresi nel reddito agrario scatta anche l’esenzione da Irap.

L’impresa agricola istante ha chiesto anche il trattamento fiscale relativo al confezionamento e vendita di cesti regalo utilizzando sia beni di propria produzione che altri beni acquistati da terzi. In questo caso mentre è indubbia l’applicazione del regime speciale Iva e la tassazione catastale per i prodotti propri che sono finiti nei cesti, per quelli acquistati presso terzi siamo in presenza di attività commerciale seppur occasionale. Quindi ai fini Iva si applica il regime della impresa mista di cui all’articolo 34, comma 5, del decreto Iva (imposta da imposta), mentre ai fini delle imposte dirette si realizza una attività commerciale occasionale da inquadrare nei redditi diversi con reddito determinato analiticamente (ricavi – costi) senza l’applicazione dell’Irap.

L’attività di visita occasionale delle cantine con degustazione dei prodotti agricoli è inquadrabile nella attività agrituristica come da autorizzazione regionale e quindi ai fini fiscali si applicano i regimi forfetari, ovvero il 25% dei ricavi conseguiti per la determinazione del reddito e la forfetizzazione dell’Iva detraibile nella misura del 50%; sarebbe stata la stessa cosa se l’attività fosse inquadrata nell’enoturismo.

La fattoria didattica essendo riconosciuta nella fattispecie dai programmi statali e regionali ai fini Iva usufruisce della esenzione all’articolo 10, n. 20, del Dpr 633/72 ed in questo caso è consigliabile la contabilità Iva separata; ai fini delle imposte dirette il reddito imponibile è determinato come per l’agriturismo.