Fattura del Ctu, restano zone d’ombra sull’intestatario
Il Tribunale di Ravenna si pone in discontinuità rispetto alle indicazioni delle Entrate secondo cui il committente sarebbe il ministero della Giustizia e non le parti
Nuovi dubbi interpretativi sulle modalità di fatturazione dei compensi del Ctu nominato nelle cause civili: secondo il Tribunale di Ravenna la fattura non deve essere intestata al ministero della Giustizia, ma alle parti del giudizio.
Così è stato deciso in una riunione del plenum dei presidenti di sezione del 3 ottobre, il cui verbale è stato comunicato agli ordini professionali. L’orientamento si pone in consapevole dissenso rispetto alle indicazioni dell’agenzia delle Entrate, secondo la quale il consulente tecnico dovrebbe invece emettere e-fattura intestata al Tribunale.
Secondo l’agenzia, infatti, il committente sarebbe l’amministrazione della giustizia (si vedano la circolare 9/E/2018 e risposta ad interpello n. 211/2019). Pertanto, una volta che il giudice abbia liquidato il compenso del Ctu, questi dovrebbe inviare un semplice avviso di parcella alla parte onerata del pagamento, con indicazione delle modalità di pagamento. Una volta ricevuto il pagamento, il Ctu dovrebbe emettere fattura elettronica intestata al Tribunale, indicando però in fattura di avere ricevuto il pagamento dalla parte onerata, ed inviare a quest’ultima una copia di cortesia in Pdf o cartacea. Se la spesa fosse ripartita tra più parti del giudizio, il Ctu dovrebbe emettere al Tribunale una distinta fattura per ciascuna parte onerata.
Se la parte tenuta al pagamento è un sostituto d’imposta, questi dovrà operare la ritenuta d’acconto. Se, invece, il pagamento è posto a carico di un privato, il Ctu non dovrà applicare la ritenuta.
Questo procedimento genera alcune difficoltà operative: in primo luogo, infatti, l’intestazione al tribunale impedisce la detrazione Iva in capo alla parte che abbia agito o resistito in giudizio nell’esercizio di impresa o professione, che non può registrare tra gli acquisti Iva una fattura intestata ad altri. In secondo luogo, considerata un’altra risposta data ad un interpello (la n. 625/2021), esiste anche il rischio che gli uffici contestino alla parte che paga la indetraibilità Irpef o la indeducibilità del costo dal reddito d’impresa o professionale (si veda «Il Sole 24 Ore» del 25 settembre e del 14 ottobre 2021).
I Giudici del Tribunale di Ravenna partono proprio da queste difficoltà operative e hanno deliberato di non aderire all’interpretazione dell’amministrazione, sulla base dei seguenti motivi:
a) il giudice non può essere considerato committente in quanto il Ctu è ausiliario del giudice;
b) divergerebbero le figure del presunto committente e del pagatore;
c) il giudice deve liquidare i compensi del Ctu e quindi si troverebbe egli stesso a determinare l’importo della fattura;
d) vi sarebbe un enorme aggravio del lavoro in cancelleria con duplicazione di tutti gli adempimenti relativi al pagamento dei compensi liquidati.
Si tratta di una indicazione di carattere operativo, che ovviamente non vincola né uffici finanziari, né gli stessi consulenti tecnici. Ma, indubbiamente, Le criticità esistono: questo autorevole orientamento servirà, perlomeno, a dimostrare l’incertezza interpretativa tuttora esistente laddove venissero irrogate sanzioni al Ctu che abbia fatturato direttamente alle parti.