Fattura differita individuata nello Sdi con codice TD24
Le nuove codifiche (obbligatorie dal 1° ottobre 2020) condizionano l’emissione della differita
Le nuove codifiche delle tipologie di documenti da utilizzare facoltativamente dal 4 maggio, e obbligatoriamente dal 1° ottobre 2020, condizionano l’emissione della fattura differita. La previsione di una codifica specifica, che differenzi la fattura differita da quella immediata, ha il vantaggio sia per gli operatori che per il fisco di poter trattare in automatico il documento e di poter operare un’immediata selezione degli stessi. Il provvedimento delle Entrate che il 28 febbraio scorso ha approvato le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica ha previsto due diversi codici di identificazione della fattura differita:
● il TD24 che riguarda le fatture differite che i contribuenti utilizzano per le cessioni dei beni a seguito di emissione, al momento di effettuazione dell’operazione, di specifici documenti di trasporto (Ddt) ovvero per le prestazioni di servizi quando le stesse sono, al massimo al momento di effettuazione dell’operazione, idoneamente documentate. Si pensi al caso del professionista che emetta un proforma prima di essere pagato (articolo 21, 4 comma, lettera a Dpr 633/72). In questo caso la fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese dopo a quello di effettuazione dell’operazione;
● il TD 25 che riguarda le fatture differite emesse in caso di triangolare interna, vale a dire in presenza di una cessione di beni effettuata dal cessionario nei confronti di un terzo per il tramite del cedente. In questo caso la fattura deve essere emessa entro il mese dopo a quello della consegna o spedizione dei beni. Anche in questo caso l’emissione differita dipende dalla data del Ddt emesso dal primo cedente verso l’acquirente finale (articolo 21 4 comma lettera b Dpr 633/72).
La creazione di una tipologia di documento dedicata, specialmente per quanto riguarda l’ipotesi più frequente di emissione di fattura differita per la cessione dei beni con emissione di Ddt al momento della consegna o spedizione dei beni, consente allo Sdi in automatico di individuare la fattura differita e di verificare l’esistenza nel Xml delle informazioni relative al trasporto.
Tale informazione diviene determinante quando la cessione avviene in un esercizio commerciale soggetto alla memorizzazione e all’invio telematico dei corrispettivi. Il commerciante, al momento della consegna del bene provvederà, nella maggior parte dei casi, a memorizzare l’operazione con il registratore telematico, inserendo nel documento consegnato al cessionario la partita Iva del cliente e inviando i dati dell’operazione, con le altre operazioni giornaliere, alle Entrate.
Al momento dell’emissione della fattura differita, dovrebbe inserire il numero del documento commerciale nel formato Xml per consentire al fisco di individuare la tipologia di fattura ed escludere lo specifico importo dai corrispettivi per inserirlo tra le fatture di vendita. Questa operazione, che serve ad evitare la duplicazione della registrazione dell’operazione con conseguente duplicazione dell’imposta relativa, potrebbe non essere più necessaria ovvero, seppur necessaria, potrebbe non essere presa in considerazione per la procedura di selezione, in quanto l’indicazione del TD24 genererebbe in automatico la registrazione del dato nel registro vendite e la cancellazione degli importi dal registro dei corrispettivi.