FATTURA ELETTRONICA - Enti associativi, il codice distingue la fattura emessa dal committente
Gli enti associativi che applicano il regime forfettario disciplinato dalla legge 398/1991 che hanno realizzato proventi commerciali inferiori a 65mila euro non sono obbligati all’emissione in formato elettronico delle fatture attive, ma, su base facoltativa, potranno comunque emettere l’e-fattura e anche direttamente in caso di superamento di tale limite quantitativo di proventi commerciali da fatturare nel periodo di imposta. Con alcuni chiarimenti forniti nel corso dell’incontro del 15 gennaio promosso dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, l’agenzia delle Entrate ha meglio definito la portata della semplificazione prevista per il mondo del non profit e sportivo dilettantistico, introdotta dall’articolo 10, comma 01, del Dl 119/18 e, in particolare, confermando che al superamento della soglia dei 65mila euro di proventi commerciali l’ente dovrà, in alternativa, o assicurarsi che la fattura sia emessa per suo conto dal cessionario/committente soggetto passivo Iva (ad esempio, la società sponsor), oppure gestendo direttamente in proprio il ciclo di fatturazione elettronica attiva.
Dal punto di vista tecnico, qualora l’e-fattura fosse emessa dal cessionario/committente per conto dell’associazione, è stato affermato che la stessa dovrà essere strutturata con codice TD01 e dovrà essere specificato nella fattura il codice CC (nel tag 1.6 – «Soggetto Emittente»), rendendo così evidente che si tratta di una fattura emessa dal committente per conto del prestatore e non una di autofattura (TD20), anche se va segnalato che questa modalità di gestione del processo di fatturazione per conto terzi al momento non è stata ancora implementata da tutte le procedure gestionali.
Per quanto riguarda invece il ciclo passivo, gli enti e le associazioni in possesso della partita Iva dovranno comunicare un indirizzo Pec, oppure un codice destinatario, ai propri fornitori di beni e servizi relativi alla parte “commerciale”, ottenendo così il recapito delle fatture elettroniche dei loro acquisti. Parallelamente dovranno anche attivare un sistema di conservazione sostitutiva fiscale dei documenti digitali, avvalendosi semmai anche dei servizi gratuiti delle Entrate.
Rimangono, invece, sempre esclusi da obbligo di fatturazione tutti gli introiti che, pur afferenti alle attività commerciali, sono considerati de-commercializzati per legge (ad esempio corrispettivi di frequenze a corsi pagate da associati, soci e tesserati per la partecipazione alle attività istituzionali, ex articoli 148, comma 3, del Tuir e 4, comma 4, del Dpr 633/1972).
Da ultimo, appare utile rammentare che le associazioni che non hanno optato per il regime 398/91, o che hanno optato per il regime forfettario ex articolo 145 del Tuir (il quale, ai fini Iva, non prevede un regime speciale ma applica le regole di determinazione ordinaria del tributo), non sono esonerate dalla fatturazione elettronica e, quindi, ricadono negli obblighi generali previsti per la generalità dei soggetti Iva e ciò a prescindere dal livello quantitativo di introiti commerciali percepiti.