Imposte

Fattura elettronica, dal 1° gennaio 2021 obbligatorie le nuove specifiche

Resta ancora difficile inquadrare correttamente alcuni tipi di operazioni collaterali

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di Giampaolo Giuliani

Il 1° gennaio prossimo, dopo una fase sperimentale facoltativa durata tre mesi, diventeranno obbligatorie le nuove specifiche tecniche per l'emissione delle fatture elettroniche mediante Sdi, che servono per consentire alle Entrate di mettere a disposizione dei soggetti passivi Iva i registri delle fatture emesse e degli acquisti, le liquidazioni periodiche dell'Iva oltre alla dichiarazione annuale Iva.

Le nuove specifiche, approvate con provvedimento del direttore dell'Agenzia del 28 febbraio 2020 n. 99922 (e aggiornate con il successivo provvedimento direttoriale del 20 aprile 2020 n. 166579) introducono una serie di nuovi codici “tipi documento” e di nuovi “codici natura” che consentono una migliore descrizione delle operazioni, prime fra tutte quelle che richiedono l'assolvimento dell'imposta mediante il meccanismo dell'inversione contabile e l'applicazione del regime della non imponibilità. Ciò nonostante, sono ancora molte le incertezze e le difficoltà di classificare alcune operazioni.

Operazioni tramite sedi secondarie

Si pensi, a titolo d'esempio, alle operazioni effettuate da imprese a mezzo di sedi secondarie o altre dipendenze per le quali operano ancora le speciali disposizioni del Dm 18 novembre 1976 che prevedono l'emissione della fattura “entro il mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione”.

Si tratta, nella sostanza, di operazioni per le quali è previsto un ultra differimento, al pari di quanto avviene nelle cosiddette triangolazioni interne, disciplinate dall'articolo 21, comma 4, lettera b), dove è ammesso emettere la fattura entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni. Per queste ultime è previsto un apposito nuovo codice “tipo documento”. Si tratta del codice TD25 – fattura differita di cui all'art. 21, co. 4, terzo periodo, lett. b), del Dpr 633/72.

Nell'impossibilità di utilizzare per le operazioni di cui al Dm 18 novembre 1976, il codice TD01 – fattura, o il codice TD24 – fattura differita di cui all'art. 21, co. 4, lett. a), del DPR 633/72, perché risulterebbero delle emissioni tardive, potrebbe essere corretto adottare il codice TD25, nonostante la sua specificità, ma è un'ipotesi senza avallo del Fisco.

Esportatori abituali e operazioni fuori plafond

Altra casistica estremamente delicata, perché interessa i cosiddetti esportatori abituali e la formazione del plafond, è la compilazione del codice natura N3.4 Non imponibili – Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione.

Per come si esprime la guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro dell'Agenzia, deve essere utilizzato il codice natura N3.4 per le operazioni assimilate alle cessioni all'esportazioni di cui all'articolo 8-bis del decreto Iva e per le prestazioni di servizi internazionali di cui al successivo articolo 9. In questo modo «il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE30, colonna 5, della dichiarazione annuale Iva». Ricordiamo come nel rigo VE 30 colonna 5 vengono indicate le operazioni non imponibili che concorrono alla formazione del plafond.

Tuttavia, si deve avere presente che le operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione e le prestazioni di servizi internazionali per produrre plafond devono essere effettuate nell'esercizio dell'attività propria. Chiaro in questo senso l'ultimo comma degli articoli 8 bis e 9 del Dpr 633/1972. Questo significa che – se non sono effettuate nell'esercizio dell'attività propria – queste operazioni non possono determinare plafond: in simili ipotesi il codice natura da utilizzare è sicuramente N3.4, ma si dovrà tenere a mente che queste operazioni confluiranno impropriamente nel rigo VE 30 colonna 5, per cui non si dovrà considerare questa parte di plafond spendibile.

Anche in questo caso sarebbe opportuna una tempestiva presa di posizione da parte del Fisco. Una soluzione alternativa potrebbe essere individuata nell'utilizzazione nel codice natura N3.6 – non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond, ma in questo caso le operazioni di cui si discute anche se non concorrono alla formazione del plafond, sono comunque delle operazioni assimilate alle cessioni all'esportazioni.

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