Fattura elettronica, un «buco» informativo sulle operazioni attive da soggetti identificati
L'ambito di applicazione dell’esterometro – la comunicazione telematica delle operazioni effettuate con soggetti non stabiliti in Italia – risulta ancora incerto, soprattutto in relazione alle operazioni poste in essere da soggetti identificati (direttamente, oppure a mezzo di rappresentante fiscale) in Italia. La causa sta nelle incoerenze interne alla legislazione di riferimento, cui la circolare 13/E/2018 ha potuto ovviare solo in parte. In effetti, lo scenario normativo proposto dalla legge di Bilancio 2018 risultava chiaro e coeso, nel senso che l’esterometro era destinato a coprire tutte le fattispecie non interessate all’obbligo di fattura elettronica, così da garantire all’amministrazione un flusso di informazioni completo e coerente. La situazione è cambiata quando – con la circolare 13/E/2018 – si è dovuto prendere atto delle differenze tra la normativa domestica e l’autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell’Unione circa i soggetti obbligati all’emissione di fatture elettroniche. Nell’interpretare la norma nazionale in senso conforme all’autorizzazione del Consiglio, la circolare 13/E/2018 ha riconosciuto che gli obblighi di fatturazione elettronica riguardano i soli soggetti stabiliti in Italia. E ora le prime bozze di decreto fiscale puntano a confermare in via normativa questa impostazione.
Da parte sua, nel corso dell’audizione alla Camera del 3 ottobre scorso il nuovo direttore dell’Agenzia ha proposto un’interpretazione assai ampia di tali obblighi, estendendoli alle operazioni effettuate da soggetti stabiliti nei confronti di soggetti (non stabiliti in Italia, ma) identificati. Tenuto peraltro conto che questi ultimi non possono essere destinatari di alcun obbligo in materia, ha poi ammesso che essi possano richiedere ai fornitori italiani fatture cartacee, sulla base delle quali la detrazione dovrebbe essergli garantita.
Per altro verso, e più in generale, la circolare 13/E/2018 non ha mancato di precisare che le cessioni da e verso soggetti comunitari e non comunitari restano “semmai” soggette all’obbligo dell’esterometro. Il fatto è, tuttavia, che il nuovo scenario normativo venutosi a creare non è più in grado di garantire una perfetta «complementarietà» tra i due strumenti. Ne derivano «buchi» informativi, come quello delle operazioni attive effettuate in Italia da soggetti identificati (comunitari o extracomunitari).
Dato atto che in questo contesto non si pone alcun obbligo di fatturazione elettronica, tali soggetti dovevano, ed ancora devono, per le fatture emesse fino al 31 dicembre 2018, compilare lo spesometro comprendendovi tutte le fatture emesse, sia quelle nei confronti di soggetti stabiliti in Italia che quelli verso soggetti non stabiliti. A partire dal 2019, invece, l’esterometro dovrà essere compilato in relazione alle sole operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti, non anche a quelle in cui la controparte è un soggetto italiano (con o senza partita Iva). A questo punto resterà esclusa da obblighi sia di fatturazione elettronica che di esterometro una consistente serie di operazioni effettuate in Italia da soggetti identificati nei confronti di privati o soggetti Iva italiani, in particolare nel campo delle vendite a distanza, delle cessioni di carburanti e delle prestazioni per l’accesso agli eventi e manifestazioni all’articolo 7-quinquies Dpr 633/72.
Alla fine, incongruità di uno scenario caratterizzato dall’inclusione nell’esterometro delle transazioni effettuate in Italia da soggetti identificati nei confronti di soggetti non stabiliti e dalla contestuale esclusione da ogni tipo di comunicazione di quelle effettuate verso soggetti residenti è così evidente da richiedere un intervento urgente del legislatore, o magari dell’agenzia delle Entrate.