Adempimenti

Fattura elettronica al cliente straniero anche senza codice fiscale

Aggiornata la Faq 63 delle Entrate: si allineano i software messi a disposizione dall’Agenzia con quelli presenti sul mercato

Nessuna compilazione obbligatoria del campo riservato al codice fiscale dell’acquirente consumatore finale non residente e non stabilito in Italia in caso di emissione di fattura elettronica attraverso Sdi in sostituzione dell’esterometro. È la precisazione contenuta nell’aggiornamento pubblicato il 12 febbraio 2021 alla Faq 63 da parte dell’agenzia delle Entrate in relazione al software stand alone e alla procedura di generazione delle e-fatture, nel portale «Fatture e corrispettivi», messi a disposizione gratuitamente dalla stessa amministrazione finanziaria.

L’indicazione fornita allinea tali sistemi a quelli già disponibili sul mercato, i quali nella maggioranza dei casi già non richiedevano come dato obbligatorio la valorizzazione di informazioni all’interno del tag 1.4.1.2. relativo al codice fiscale. In questi casi, è infatti sufficiente inserire un valore alfanumerico identificativo della controparte nel campo 1.4.1.1.2 – IdCodice, quale ad esempio la ragione sociale o un dato di default sino ad un numero massimo di 28 caratteri. Nessun controllo di validità viene attivato da Sdi su tale campo. Si tratta di una precisazione che, nei fatti, è assolutamente in linea con i meccanismi di funzionamento stesso del sistema di interscambio, il quale si occupa di verificare la correttezza di codice fiscale e partita Iva solamente in presenza di cessionario/committente nazionale, potendo in questo caso interrogare quanto memorizzato in Anagrafe tributaria e non essendo, invece, interfacciato con le analoghe banche dati estere.

Il quesito originario, la cui risposta è stata così aggiornata, riguarda la predisposizione di una fattura elettronica nei confronti di operatori/consumatori finali stranieri tramite la procedura disponibile sul portale «Fatture e corrispettivi» e il software stand alone, i quali richiedono obbligatoriamente l’indicazione del codice fiscale o della partita Iva.

Nella risposta, le Entrate evidenziano come l’operatore Iva italiano può scegliere di emettere verso un cliente estero (comunitario o extracomunitario) sia soggetto business che consumatore finale, una fattura elettronica (in tal caso non sarà necessario trasmettere i dati di tale fattura tramite l’esterometro). In realtà, a ben vedere, non si sta emettendo una fattura elettronica ma solamente trasmettendo i dati dell’operazione attiva estera allo Sdi, evitando così di inviare le stesse informazioni all’interno dell’esterometro. Più in generale, il tracciato xml così predisposto deve riportare nel campo Codice destinatario il valore convenzionale a sette «X».

Nella sezione 1.4.1.1 «IdFiscaleIva» del blocco 1.4 «Cessionario/Committente», devono essere invece indicati, rispettivamente, nel campo 1.4.1.1.1 «IdPaese» il codice Paese estero (diverso da IT e espresso secondo lo standard Iso 3166-1 alpha-2 code); nel campo 1.4.1.1.2 «IdCodice» un valore alfanumerico identificativo della controparte (fino ad un massimo di 28 caratteri alfanumerici su cui lo Sdi non effettua controlli di validità). Allo stesso modo se il cliente è un soggetto consumatore finale estero, va compilato anche in questo caso solo il campo 1.4.1.1.2 «IdCodice» lasciando vuoto il campo 1.4.1.2 «CodiceFiscale»: prima dell’aggiornamento, nei flussi B2C era invece richiesto di compilare entrambi i campi con i medesimi valori.

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