Fattura elettronica, codice N1 per il documento degli hotel
Gli albergatori che riaddebitano al proprio cliente l’importo dell’imposta di soggiorno (o il contributo di soggiorno) devono indicare, nell’eventuale fattura elettronica che emettono, il codice natura N1 (escluso Iva) e non N2 dedicato alle operazioni «fuori campo Iva».
Riaddebito dell’imposta di soggiorno
È escluso da Iva, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, punto 3, Dpr 633/1972, il riaddebito al proprio cliente dell’importo dell’eventuale contributo di soggiorno (previsto solo per i Comuni di Roma dall’articolo 14, comma 16, lettera e del Dl 78/2010 e di Venezia dall’articolo 1, comma 1129, legge 145/2018) e dell’eventuale imposta di soggiorno, istituita dagli altri Comuni capoluogo di provincia, dalle unioni di Comuni e dai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte dall’articolo 4 del Dlgs 23/2011.
Quindi, «l’operatore non è tenuto a emettere una fattura» (come accade anche per le «operazioni fuori campo di applicazione dell’Iva»), ma se la fattura viene richiesta dal cliente, il Sdi consente comunque l’invio di queste fatture in formato xml, anche se l’Iva non viene esposta in fattura (risposta dell’agenzia delle Entrate al Forum del Sole 24 Ore sulla fattura elettronica del 12 novembre 2018, formalizzata nella Faq n. 15 del 27 novembre 2018). In questi casi, il codice natura da utilizzare nella e-fattura per rappresentare tali operazioni escluse da Iva, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, punto 3 del Dpr 633/1972 è N1 e non N2 dedicato alle operazioni «fuori campo Iva».
Anche se non «in nome» del cliente
In questi casi, l’esclusione dall’Iva dovrebbe essere possibile, nonostante il documento che attesta il pagamento dell’imposta/contributo di soggiorno non sia «intestato» al singolo cliente, quindi, anche se non si ha un documento di spesa formalmente «a nome» del cliente (documento solitamente richiesto in caso di rimborso spese in nome e per conto del cliente). Si arriva a questa conclusione, basandosi sulla risoluzione 550494 del 22 maggio 1989, che trattava dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per conto dei clienti.
Anche secondo la nota della Fondazione accademia romana di ragioneria del 17 dicembre 2014 n. 17, malgrado l’articolo 15 del Dpr 633/72 consideri escluse da Iva solo le spese in cui vi sia la spendita del nome del committente, questa condizione si ritiene derogabile «qualora la tipologia di spesa sostenuta sia oggettivamente, e inequivocabilmente, qualificabile come anticipazione».
Si faceva l’esempio del commercialista che anticipava l’imposta di bollo per l’iscrizione di un contratto di locazione di un cliente, non ottenendo dal tabacchino una ricevuta d’acquisto intestata al cliente, ma una cumulativa, per più marche da bollo, intestata allo studio.
Per la Fondazione, la stessa situazione di esclusione da Iva e non assimilazione a un compenso (o ricavo per le imprese) è riscontrabile se la spesa, strumentale all’incarico professionale, viene anticipata in virtù di precisi accordi contrattuali, che prevedono, per esempio, che il professionista, per la sua attività di consulenza, debba «raggiungere periodicamente il cliente presso la sua sede con le spese di viaggio a carico di quest’ultimo». Si ritiene che ciò valga solo per le spese di viaggio documentate da biglietti di trasporto, ma non per i rimborsi spese chilometrici o determinati forfettariamente dell’auto.
Quindi, con l’esclusione da Iva, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, punto 3, del Dpr 633/1972, il codice natura da indicare nella e-fattura è sempre N1 e non N2 dedicato alle operazioni «fuori campo Iva».
Questa regola vale anche se si utilizza un altro codice per l’operazione principale, come, per esempio, N3 (non imponibili Iva) utilizzato per i servizi (di importo superiore a 77,47 euro) fatturati a un esportatore abituale, a seguito di lettera di intento (nota ministeriale 27 luglio 1985, n. 426767; articolo 8, comma 1, lettera c, del Dpr 633/1972).
Vedi la tabella che riassume le principali operazioni Iva per le quali vanno utilizzati i codici natura N1 o N2
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