Adempimenti

Fattura elettronica dai concessionari autostradali con data di emissione o produzione

di Alessandro Mastromatteo

Per i concessionari autostradali emissione di fattura elettronica, su richiesta del cliente, con numerazione seriale distinta e con data coincidente con quella di produzione o trasmissione tramite Sdi in quanto non rilevante ai fini della liquidazione periodica Iva. Con la risposta a interpello 454/E/2019 pubblicata il 31 ottobre, l’agenzia delle Entrate si è occupata delle modalità di documentazione fiscale dei pedaggi autostradali, chiarendo gli adempimenti richiesti.

Il dubbio riguardava il particolare regime previsto per gli enti concessionari di autostrade: in relazione ai pedaggi per transiti autostradali, infatti, vi è un generale esonero dall’obbligo di fatturazione a meno che non ricevano una specifica richiesta in tal senso dagli utenti. In deroga inoltre all’obbligo di emissione della fattura contestualmente al momento effettuazione dell’operazione, ovvero dal 1° luglio 2019 entro 12 giorni dallo stesso, il decreto ministeriale del 20 luglio 1979 ha stabilito che l’emissione debba avvenire entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta o, in caso di pagamento con carta di credito, entro sessanta giorni decorrenti dalla fine del mese di effettuazione del transito. Le fatture per transiti effettuati nel corso del 2016, 2017 e 2018 avrebbero dovuto essere emesse al più tardi entro il termine utile, e quindi entro rispettivamente il 31 dicembre del 2017 (per il periodo di imposta 2017) ed entro il 31 dicembre 2018 (per i periodi 2016 e 2018 considerando le modifiche introdotte all’articolo 19 del Dpr 633 del 1972) e al fine di potere esercitare il diritto alla detrazione Iva con la dichiarazione da presentare nel 2019 (per il 2016 e il 2018), e nel 2018 (per il 2017).

Dal 1° gennaio 2019, l’obbligo di fatturazione elettronica interessa anche i concessionari autostradali a cui il cliente richieda il rilascio di fattura: la tempistica di emissione è quella stabilita dal decreto ministeriale e quindi entro 60 o 90 giorni. La fattura andrà inviata tramite Sdi utilizzando una numerazione seriale distinta da quella delle altre fatture emesse: ciò in quanto le relative somme per pedaggi hanno già concorso alla liquidazione periodica Iva al momento dell’incasso dei corrispettivi.

Le fatture sono inoltre emesse dai concessionari solamente per consentire agli utenti la detrazione dell’Iva: per questo motivo non devono essere annotate nei registri Iva ma solamente conservate nell’ordine di emissione, fermo restando la possibilità di creare un apposito sezionale per la corretta tenuta della contabilità. La data da indicare nella fattura elettronica può essere quindi, per ragioni di semplificazione, quella di produzione o di emissione della fattura con necessità di indicare comunque in fattura il dettaglio dei percorsi con la stessa documentati.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 454/2019

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