Fattura elettronica per le consulenze entro 12 giorni dall’operazione
Lo scontrino fiscale telematico può essere utilizzato solo se i servizi hanno le caratteristiche individuate dall’articolo 22, comma 1, numero 4) del Dpr 633 del 1972, ovvero si tratta di prestazioni rese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti. Diversamente, è necessario emettere fattura elettronica entro 12 giorni dalla data dell’incasso o entro il 15 del mese successivo all’incasso nei casi in cui è consentita la fattura differita, ossia quando le prestazioni sono individuabili attraverso idonea documentazione (articolo 21, comma 4, lettera a) del Dpr 633 del 1972).
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