Adempimenti

Fattura elettronica, la nota di variazione blocca il rifiuto della Pa

Dal 6 novembre solo cinque casi per lo stop che sarà precluso nel caso di correzione di elementi informativi nel file originario

Dal 6 novembre 2020 le pubbliche amministrazioni potranno rifiutare le fatture elettroniche a loro destinate, comunicandone le ragioni al fornitore, solamente al verificarsi di una delle causali individuate dal decreto del ministero dell’Economia di concerto con quello della Pa n. 132/2020 pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» del 22 ottobre 2020. Tale regolamento, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 15-bis del Dl 119 del 2018, permette da un lato di evitare rigetti impropri e dall’altro di armonizzare le modalità di gestione con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati.

Il lungo e travagliato percorso di approvazione del decreto, oggetto di due distinti pareri del Consiglio di Stato l’ultimo dei quali datato 11 giugno 2020, ha comunque determinato un risultato assolutamente apprezzabile e condivisibile: il presupposto di partenza inverte infatti completamente il paradigma di riferimento, ponendo un divieto di rifiuto delle fatturePa, al di fuori di una serie di casi tipizzati, ulteriormente rafforzato dal fatto che le amministrazioni non potranno comunque rifiutare i tracciati xml ricevuti quando i relativi elementi informativi possono essere corretti mediante le note di variazione di cui all’articolo 26 del Dpr 633 del 1972. Assicurando inoltre un elevato grado di trasparenza delle funzioni pubbliche, ed a differenza del sistema attuale dove il rifiuto non deve essere oggetto di alcuna motivazione, viene imposto all’amministrazione di inviare al cedente e/o al prestatore, attraverso il Sistema di interscambio, la comunicazione di rigetto con indicazione di una delle cinque cause tipizzate, riportandola nel campo relativo alla descrizione della notifica «esito committente». Entro il termine di 15 giorni dalla data riportata nella ricevuta di consegna o dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, la pubblica amministrazione potrà perciò inviare al fornitore una notifica di rifiuto della fattura indicandone la motivazione.

Le ragioni che legittimano il rifiuto, a meno che non sia possibile procedere alla loro rettifica tramite nota di variazione da veicolare tramite Sistema di interscambio (Sdi), possono essere distinte in due sottogruppi; ed in particolare, avremo innanzitutto quelle a carattere generale e cioè utilizzabili a prescindere dalla tipologia di fornitura resa nei confronti dell’amministrazione: si tratta dei casi in cui la fatturaPa sia riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore della Pa destinataria; quando dal tracciato Xml risulti carente o errata l’indicazione del Codice identificativo di gara (Cig) o del Codice unico di progetto (Cup), quando ne sia previso l’utilizzo; e, infine, nelle ipotesi di omessa o errata indicazione del numero e della data delle determinazione dirigenziale di impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti di Regioni ed enti locali.

Legate invece alla tipologia di operazione documentata con fattura, sono le altre due cause di rifiuto determinate dalla omessa o errata indicazione del codice di repertorio per i dispositivi medici e per i farmaci nonché, per questi ultimi, anche del codice di autorizzazione per l’immissione in commercio (Aic). A tale proposito, non costituisce perciò causa di rifiuto la mancata indicazione, dal 1° gennaio 2021 per i beni e dal 1° gennaio 2022 per i servizi, degli estremi dell’ordine elettronico trasmesso al momento per gli acquisti degli enti del servizio sanitario nazionale: omettere le relative informazioni comporterà tuttavia il divieto di liquidazione e pagamento delle fatture elettroniche trasmesse.

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