Fattura elettronica, notifica di scarto con due vie d'uscita
Due vie d'uscita dopo lo scarto della fattura elettronica emessa in una transazione con una delle pubbliche amministrazioni già interessate dall'obbligo dal 6 giugno scorso. Il fornitore che ha ricevuto una notifica di scarto da parte del Sistema di interscambio (Sdi) può optare per un'annotazione sui registri Iva delle fatture emesse a storno della precedente fattura scartata oppure per l'emissione di una nota di credito interna.
La notifica di scarto rende, infatti, la fattura non fiscalmente emessa in base a quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, del Dpr 633/1972 (decreto Iva). La fattura, cartacea o elettronica, si considera emessa, infatti, solo all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario/committente.
Nel processo di fatturazione elettronica alla Pa, l'emissione della fattura è connessa al flusso informatico dei dati e dipende dalle notifiche generate dal sistema di interscambio (Sdi).
Lo stop
La notifica di scarto, però, rappresenta un inceppamento nella procedura di invio della fattura elettronica alla Pa e viene inviata dal Sdi quando i controlli effettuati da quest'ultimo, prima dell'inoltro del documento all'ente destinatario della fattura, non vengono superati.
Se invece i controlli sono superati, il processo prosegue e l'emittente riceverà altre comunicazioni:
• una ricevuta di consegna se l'inoltro ha esito positivo;
• una notifica di mancata consegna in caso di inoltro con esito negativo (per cause tecniche non imputabili al Sistema di interscambio).
Il Dm Economia-Pa 55/2013 sulla fatturazione alla Pa (obbligatoria in forma elettronica per ora solo per ministeri, comprese le scuole, agenzie ed enti di previdenza) stabilisce all'articolo 2 che la fattura si considera trasmessa (ex articolo 21, comma 1, del Dpr 633/1972) e ricevuta dalle amministrazioni solo con il rilascio della ricevuta di consegna.
La circolare del dipartimento Finanze - Funzione pubblica 1/2014 precisa che la ricevuta di consegna recapitata all'emittente è certamente sufficiente a provare sia l'emissione della fattura sia la sua ricezione da parte della Pa, così come la notifica di mancata consegna è sufficiente a provare la ricezione della fattura da parte del sistema di interscambio. Pertanto, la fattura elettronica si può considerare emessa in base all'articolo 21, comma 1, del Dpr 633/1972 anche in caso di ricezione della notifica di mancata consegna. Diversamente, se l'emittente riceve una notifica di scarto, la fattura non si può considerare emessa per quanto riguarda l'Iva.
Nella prassi aziendale è assai frequente (anzi, è quasi la regola) che i sistemi gestionali provvedano contestualmente alla redazione del documento fattura e alla sua contabilizzazione nel registro Iva, prima dell'emissione ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del Dpr 633/1972 (che si identifica appunto con la consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario/committente).
L'eventuale ricezione di una notifica di scarto può creare un potenziale problema, in quanto in contabilità è stata registrata una fattura che, ai fini fiscali, non può essere considerata emessa. In attesa di una presa di posizione ufficiale da parte delle Entrate a riguardo, si ritiene che sia possibile emettere una nuova fattura «corretta» con l'eliminazione del problema che aveva originato lo scarto, annullando la precedente fattura fiscalmente non emessa (ma già annotata nei registri Iva) mediante una delle seguenti modalità alternative:
• effettuare un'annotazione sul registro Iva delle fatture emesse a storno della precedente fattura scartata;
• emettere una nota di credito a rettifica della precedente fattura, con valenza solo interna e da non trasmettere al Sdi.
La nuova fattura potrebbe però avere una data successiva al momento di effettuazione dell'operazione. In linea di principio, l'eventualità non dovrebbe esporre l'operatore al rischio di sanzioni fiscali (ad esempio per tardiva fatturazione) qualora l'Iva sia liquidata correttamente nel mese di effettuazione dell'operazione e la notifica di scarto sia mantenuta in conservazione sostitutiva.