Adempimenti

Fattura elettronica, i nuovi codici aumentano il rischio errore con l’obbligo di riemissione

Le e-fatture non sono modificabili e anche per questo tipo di errori devono essere stornate e riemesse

di Raffaele Rizzardi

La fattura elettronica è il documento su cui si impernia tutto il sistema Iva:

Nle fatture attive determinano la prima voce del debito di imposta del contribuente;

N le fatture dei fornitori danno titolo alla detrazione dell'imposta.

Da questo punto di partenza discendono gli obblighi in tema di:

N compilazione dei registri fatture e acquisti;

N liquidazione periodica;

Ndichiarazione annuale.

L'articolo 4 del Dlgs 127/2015, nella sua versione aggiornata post emergenza Covid, prevede che per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 l'agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti le bozze dei documenti sopra indicati. Di questi il più importante per i controlli del fisco è la liquidazione periodica, che consentirà di controllare in tempo reale se ai saldi a debito corrisponde un versamento nei termini. Qui la criticità, emersa nelle risposte dell'Agenzia in occasione di Telefisco 2020, sarà quella di analizzare le bozze dei registri messe a disposizione nei primi giorni del mese successivo a quello di competenza, per inserire nel file entro il giorno 15 la percentuale di detrazione per ciascuna fattura di acquisto, altrimenti la bozza non potrà essere convalidata.

La dichiarazione annuale è prevista dalla direttiva europea come mero riepilogo delle dichiarazioni periodiche (che noi chiamiamo liquidazioni), ma contenendo molte informazioni richiede che la fattura contenga ulteriori dati, non previsti dall'articolo 21 della legge Iva (che parlando di fattura disciplina attualmente quella elettronica).

Arriviamo così ai nuovi codici relativi al tipo di operazione, per quelle diverse dalle imponibili. La tabella, adottata con il provvedimento del 28 febbraio 2020, entra in vigore dal 1° ottobre in via facoltativa, mentre sarà obbligatoria dal 1° gennaio 2021. Da cui l'evidente finalità di consentire la predisposizione della dichiarazione annuale.

Nulla cambia per i codici relativi alle operazioni escluse ex articolo 15, fondamentalmente le anticipazioni in nome e per conto (N1), alle operazioni esenti (N4), al regime del margine (N5) e con Iva assolta in altro Stato Ue (N7).

I sottocodici più numerosi sono relativi al reverse charge (N6): otto corrispondono esattamente ad un rigo del quadro VJ della dichiarazione; per gli altri dieci righi si utilizza un sottocodice 9 – altri casi.

Non si può pertanto immaginare, né sarebbe logico, che questa codifica possa coprire tutte le dichiarazioni Iva.

In ogni caso occorre che gli addetti alla fatturazione comincino a impratichirsi con i nuovi codici (sono sei per le più frequenti operazioni non imponibili): le fatture elettroniche non sono modificabili e anche per questo tipo di errori devono essere stornate e riemesse, come evidenziato nella risposta ad interpello 8 del 21 gennaio 2020.

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